Quando il viaggio si trasforma in un incubo? Quando si smarriscono i bagagli, soprattutto se la vacanza è appena iniziata. Lo sanno bene circa tre milioni di viaggiatori che in questa calda estate hanno perso le loro valigie negli aeroporti nazionali e internazionali. Cosa fare si verifica questa situazione?
Tre milioni di bagagli smarriti nei mesi di giugno e luglio. A fornire i numeri è Il Corriere della Sera che, in un recente articolo, incrocia i dati registrati in decine di aeroporti italiani e scali esteri. Da Dublino a Milano, passando per Bruxelles, Londra, Madrid, Lisbona. E ancora Venezia, Parigi, Edimburgo. Tanti, troppi i disagi per i viaggiatori – soprattutto senior – che in settimane particolarmente calde sono costretti a fare i conti con la disorganizzazione degli scali. A causare tante difficoltà un insieme di fattori: dagli scioperi al caos dei voli e anche all’assenza di personale. Già perché, contrariamente a quanto si possa pensare, a pesare su questa circostanza tanto sgradevole è anche il virus. Durante la pandemia, infatti, le compagnie aree non hanno lesinato licenziamenti e come riporta ancora Il Corriere della Sera non hanno provveduto a nuove assunzioni.
Voli cancellati e bagagli smarriti
Voli cancellati e ore di ritardo: la punta dell’iceberg a giugno e luglio. Una ‘lunga estate caldissima’ per i viaggiatori di tutta Europa. Rispetto agli scali internazionali, va detto, che gli aeroporti italiani resistono meglio di altri. Dai dati di Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile), emerge che tra il 20 giugno e il 24 luglio sono stati 3.600 i voli cancellati in partenza dagli scali italiani. E il “giorno nero” è stato il 17 luglio con 377 voli annullati.
Cosa fare in caso di perdita del bagaglio?
Controllare la rabbia e fare ricorso a tutta la pazienza possibile è sicuramente una delle prime cose da fare quando ci si rende conto di aver smarrito il bagaglio. Ma non appena si riprede la lucidità è necessario provvedere alla richiesta di rimborso. A spiegare come procedere è il Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia.
Riportiamo di seguito e in maniera integrale quanto raccomandato sul loro sito:
in caso di distruzione, perdita o danno ai bagagli il legislatore prevede il diritto al risarcimento nell’ammontare massimo di 1.288 DSP (Diritti speciali di prelievo, ndr).
- In caso di bagaglio registrato, il vettore è responsabile del danno anche se il suo comportamento è esente da colpa, salvo difetto inerente al bagaglio stesso. Ciò comporta che il consumatore non è tenuto a provare che la compagnia aerea abbia agito in modo colposo.
- In caso di bagaglio non registrato invece ogni responsabilità è esclusa a meno che si riesca a provare il comportamento colposo del vettore. N.B.: il limite di responsabilità della compagnia aerea può essere innalzato con una dichiarazione di maggior valore del bagaglio (excess value declaration) e pagando un sovrapprezzo all’atto del check-in.
- In caso di danneggiamento della valigia per dimostrare l’entità del danno, molte compagnie richiedono al consumatore di presentare una dichiarazione di “non riparabilità” della valigia da parte di un venditore di valigie, oppure, se la valigia è invece è riparabile, un preventivo.
- In caso di perdita del bagaglio, al consumatore viene solitamente richiesto una lista del contenuto con l’indicazione del valore di ogni singolo oggetto.
Termini per la presentazione dei reclami
La maggior parte delle compagnie aeree, in caso di smarrimento, danneggiamento e ritardo del bagaglio, richiede una segnalazione immediata presso lo Sportello Reclami in aeroporto e la compilazione del modulo reclami PIR (Property Irregularity Report). È pertanto indispensabile adempiere anche tale formalità.
Attenzione, però. Il PIR non sostituisce il reclamo, che deve comunque essere inviato alla compagnia aerea entro i seguenti termini: nel caso in cui il bagaglio sia stato danneggiato, il passeggero deve sporgere reclamo entro 7 giorni, mentre in caso di ritardo entro 21 giorni, dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero. La legge non prevede esplicitamente la raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia, è preferibile scegliere questa forma per avere la certezza che il reclamo arrivi a destinazione. E per riuscire a provare che i termini sono stati rispettati. La sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 6 maggio 2010 (C-63/09) ha stabilito che l’importo massimo di 1.228 DSP previsto come compensazione in caso di disservizi relativi ai bagagli comprende ogni tipo di danno, sia materiali che immateriali.
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