Un medesimo scontrino medico per il quale si è ricevuto rimborso parziale da assistenza sanitaria integrativa (nello specifico Fondo Est), i cui contributi vengono mensilmente detratti dalla mia busta paga, è scaricabile anche dal 730?
In linea generale, per poter esercitare il diritto alla detrazione delle spese sanitarie, è necessario che le stesse siano effettivamente sostenute e quindi rimaste a carico del contribuente.
Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese sanitarie rimborsate, qualora i contributi e i premi versati non abbiano determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito. Qualora, invece, i predetti contributi e premi abbiano dato diritto alla detrazione dall’imposta o siano deducibili dal reddito complessivo, le spese sanitarie sostenute e rimborsate per effetto di tali assicurazioni non consentono alcuna detrazione (art. 15, comma 1, lett. c del Tuir).
Ciò premesso, non si considerano rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d’imposta o dallo stesso contribuente ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o di regolamenti aziendali che, fino ad un importo di euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito complessivo.
Pertanto venendo al quesito, se la spesa medica è stata già rimborsata dal fondo di assistenza sanitaria ed il rimborso è stato inferiore alla spesa sostenuta, la detrazione da far valere con la dichiarazione Modello 730 potrà essere calcolata solo sulla parte non rimborsata.
Cosa c’è da sapere…
Non possono essere detratte o dedotte le spese sanitarie sostenute e rimborsate nello stesso anno, come ad esempio:
- le spese risarcite dal danneggiante o da altri per proprio conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, che, fino all’importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente.
Possono, invece, essere indicate le spese rimaste a carico del contribuente, come per esempio:
- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19%);
- le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente.
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