L’assenza dal lavoro va considerata come periodo di malattia o di degenza ospedaliera. A stabilirlo è l’articolo 26 del decreto Cura Italia. Ecco di cosa si tratta.
L’ormai noto Decreto Cura Italia, entrato in vigore lo scorso 17 marzo, tra le misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, ha fissato nuove regole a tutela dei lavoratori disabili gravi e dei lavoratori sottoposti a quarantena.
In particolare, l’articolo 26 del Decreto stesso stabilisce che per i lavoratori dipendenti del settore privato il periodo trascorso in quarantena, con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è equiparato a malattia e tale deve essere considerato anche il trattamento economico. Inoltre, il periodo in questione deve essere escluso da quello di comporto, cioè dal conteggio del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro.
Riguardo, invece, ai dipendenti pubblici e privati con disabilità grave è stato disposto che fino al 30 aprile l’assenza dal lavoro è equiparata a ricovero ospedaliero. Naturalmente, occorre essere in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge 104/92). Tale misura, riguarda anche i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle autorità sanitarie è, quindi, equiparato al ricovero ospedaliero (come stabilito dall’articolo 19, comma 1, del Decreto Legge 2 marzo 2020, n.9).
Per i periodi di quarantena, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione, anche in assenza del provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.
Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da Covid-19, il certificato può essere redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.
Quale documentazione occorre far valere?
I lavoratori con disabilità grave devono essere possesso della seguente documentazione:
- a) verbale di handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104);
- b) prescrizione delle autorità sanitarie competenti (a questo riguardo non sono state specificate, verosimilmente il medico di medicina generale, come il medico di famiglia);
- c) prescrizione del medico di assistenza primaria (in aggiunta a e b).
l lavoratori con immunodepressione, esiti da patologie oncologiche etc.:
- a) verbale di handicap senza connotazione di gravità (art. 3, comma 1, legge 104);
- b) attestazione della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, rilasciata dai competenti organi medico legali;
- c) prescrizione delle autorità sanitarie competenti;
- d) prescrizione del medico di assistenza primaria (in aggiunta a, b e c).
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