Spetta a tutti i pensionati che continuano a versare all’Inps i contributi anche dopo il pensionamento. Tali contributi supplementari vengono sommati alla pensione originaria.
Molto spesso può accadere che una volta in pensione si riprenda a lavorare, continuando così a versare i contributi. In questo caso, la persona interessata può chiedere la valorizzazione dei periodi versati, successivamente al pensionamento, tramite la domanda di supplemento di pensione, da accreditare direttamente sull’assegno previdenziale già in godimento.
Il pensionato quindi potrà beneficiare di tutti i contributi versati con l’attività dopo il collocamento in quiescenza, visto che il supplemento si va ad aggiungere al trattamento previdenziale già liquidato in via principale.
Vediamo in quali casi si ha diritto al supplemento della pensione e come questo contribuisce nell’aumentarne l’importo, oltre a fare un po’ di chiarezza sulle modalità per la domanda.
Requisiti
La possibilità di richiedere il supplemento è riconosciuta ai titolari di pensione di vecchiaia anticipata, supplementare o di assegno ordinario di invalidità che continuano a lavorare e sono iscritti a:
- l’Assicurazione Generale Obbligatoria sia come lavoratori autonomi (quindi in una delle varie gestioni speciali) che come dipendenti (nel FPLD, Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti);
- Gestione Separata Inps;
- Gestione dei lavoratori spettacolo e sport (ex Enpals).
Il supplemento della pensione spetta anche a coloro che sono stati collocati in pensione, beneficiando dell’istituto del cumulo dei contributi pensionistici. Si rammenta che questi ulteriori contributi possono essere valorizzati successivamente alla decorrenza della pensione, purché versati in una delle gestioni interessate dal cumulo pensionistico.
Ma ci sono dei limiti ben precisi sulle tempistiche per la richiesta del supplemento. Ad esempio: un pensionato iscritto ad un fondo AGO, che ha versato successivamente alla pensione, potrà richiedere per una sola volta il supplemento dopo 2 anni dalla decorrenza della pensione o dalla precedente richiesta di supplemento, mentre negli altri casi dovrà attendere per ben 5 anni.
A tal proposito, ecco un elenco dei termini ordinari e brevi a seconda del fondo di appartenenza:
- Assicurazione generale obbligatoria- FPLD o Gestioni autonome: termine ordinario di 5 anni, indipendentemente dall’età anagrafica. Abbiamo poi un termine breve di 2 anni del quale però il pensionato può beneficiare solamente se ha raggiunto l’età pensionabile prevista nell’anno in cui si richiede il supplemento. Ad esempio, per il 2019 possono ricorrere al termine breve solamente coloro che hanno compiuto i 67 anni di età;
- Gestione separata Inps: anche in questo caso il termine ordinario e quello breve sono rispettivamente pari a 5 e 2 anni. Per gli iscritti alla Gestione Separata Inps, però, non è necessario aver raggiunto l’età pensionabile per la richiesta del supplemento con il termine breve;
- Gestioni Ex Enpals: si applica quanto previsto per l’AGO, ossia termine ordinario di 5 anni e breve di 2 anni ma solo per chi ha raggiunto l’età pensionabile.
L’importo e il calcolo del supplemento
L’importo del supplemento dipende dai contributi versati dal pensionato che ha continuato a lavorare. È importante sottolineare che esso potrebbe essere assorbito dall’integrazione al trattamento minimo nel caso in cui l’assegno previdenziale ne benefici. In tal caso si potrebbe avere un assorbimento totale – e quindi l’importo dell’assegno pensionistico resterà invariato – oppure un assorbimento parziale con il quale al pensionato è corrisposta l’eccedenza.
Va precisato, inoltre, che la legge n. 449/1997 ha introdotto la facoltà per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori) già titolari di pensione diretta Inps, che hanno compiuto più di 65 anni di età, la possibilità di richiedere di pagare il 50% dei contributi previdenziali (in riferimento ai contributi fissi). In questo caso l’eventuale supplemento di pensione sarà ridotto in proporzione.
Per il calcolo dell’importo del supplemento si tiene conto del periodo nel quale è stata accreditata la contribuzione successiva al pensionamento. Quindi, per i contributi riferiti al periodo precedente al 31 dicembre 1995 si utilizza il sistema retributivo; se il titolare però entro questa data ha maturato 18 anni di contributi beneficerà del sistema retributivo fino al 31 dicembre del 2011.
Si conteggiano con il sistema contributivo i contributi versati dopo il 1° gennaio 1996 per coloro che prima di questa data non hanno raggiunto i 18 anni di contribuzione; in ogni caso, invece, si utilizza questo sistema per le contribuzioni successive al 1° gennaio 2012.
L’importo che risulta dal calcolo del supplemento, determinato con lo stesso sistema applicato per la liquidazione della pensione originaria, viene sommato all’importo della pensione stessa anche ai fini della 13^ mensilità.
La domanda di supplemento deve essere presentata all’Inps tramite uno dei canali telematici previsti
Qualora la domanda vada a buon fine, il supplemento della pensione sarà corrisposto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta.
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Gli esperti di 50&PiùEnasco che curano questa Rubrica sono:
Paolo Daprelà, Filomena Ianni, Mauro Torciano, Daniela Toschetti.
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