Un superbonus al 110% per interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica. Tra le varie misure previste dal Decreto Rilancio, entrato in vigore il 19 luglio scorso, c’è anche questa possibilità.
Si tratta di un’opportunità di cui si è parlato molto e ora, dopo vari ritocchi avvenuti nel corso dell’iter parlamentare, siamo alla versione definitiva. Riguardo alla sua operatività bisognerà attendere la circolare dell’Agenzia delle Entrate che intanto ha messo a disposizione dei contribuenti una guida esplicativa sul funzionamento della maxi detrazione. Inoltre, sul sito dell’Agenzia al superbonus sarà dedicata una apposita sezione.
Ma cosa prevede il super ecobonus? È una misura molto vasta, ma in sintesi ecco di cosa si tratta.
Chi, come e fino a quando
È possibile beneficiare del superbonus dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. Il termine è esteso al 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dagli Istituti Autonomi Case Popolari (Iacp).
La misura si applica alle persone fisiche (ma non ai soggetti titolari di reddito d’impresa), a condomini, Iacp, cooperative di abitazione, enti del terzo settore, associazioni e società sportive dilettantistiche.
È possibile ricorrere alla maxi detrazione non solo per interventi sull’abitazione di residenza, ma anche per quelli eseguiti nelle seconde case, con l’eccezione delle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville), A9 (castelli). In più, ogni singolo contribuente potrà utilizzare il bonus del 110% su un numero massimo di due unità immobiliari.
Detrazione, sconto o cessione del credito
Per sfruttare al massimo il superbonus ci sono tre possibilità alternative: la detrazione dall’imposta lorda pari al 110% delle spese sostenute da ripartire in 5 quote annuali (anziché le 10 attuali); un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (sconto in fattura); o optare per la cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante, anche a istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Quali sono gli interventi agevolabili
Riguardano fondamentalmente due settori: l’isolamento termico dell’involucro, incluso il tetto, e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione (almeno in classe A), pompe di calore, collettori solari, unità di micro-cogenerazione (produzione di calore ed energia elettrica).
Inoltre, è prevista la possibilità di sostituire il vecchio impianto con una caldaia a biomassa in classe 5 stelle, solo per le aree non metanizzate dei Comuni esclusi dalle procedure Ue d’infrazione per la qualità dell’aria.
È possibile ricorrere al superbonus anche per le spese relative ai lavori antisismici, ma non per la zona sismica 4, cioè la meno pericolosa.
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quella preesistente.
Ci sono anche altri interventi ammessi al superecobonus, ma se in abbinamento a uno o più lavori che ricadono nell’ambito dell’isolamento termico e sostituzione dell’impianto di climatizzazione. In questo caso rientrano nel superbonus anche gli impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo per il fotovoltaico, punti di ricarica per veicoli elettrici e tutti gli interventi di efficienza energetica già compresi nell’ecobonus. Per il fotovoltaico e le batterie, lo sgravio del 110% non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione.
La condizione fondamentale per avere la super detrazione
Gli interventi di riqualificazione energetica che si andranno a fare dovranno garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche. In alternativa, se non fattibile, dovranno portare l’abitazione alla classe energetica più alta raggiungibile. Come dimostralo? In questo caso ci sarà bisogno di un attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l’intervento rilasciato da un tecnico abilitato.
Gli adempimenti necessari
Visto che la maxi detrazione è superiore del 10% al costo degli interventi effettuati, onde evitare vantaggi indebiti, il contribuente dovrà ottenere il visto di conformità che attesta la sussistenza del diritto alla detrazione. Il visto può essere rilasciato dai Caf o da altri intermediari abilitati. Inoltre, sarà necessaria anche una attestazione o asservazione da parte dei tecnici abilitati che certifichi non solo il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini dell’agevolazione fiscale, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Nel caso in cui vengano rilasciate attestazioni o asseverazione infedeli il legislatore ha previsto la contestazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 € , per ciascuna asseverazione infedele oltre all’applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato. I professionisti che intendono rilasciare attestazioni o asseverazioni, inoltre, sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile non inferiore a 500mila euro.
I tetti di spesa
Per l’isolamento termico, la spesa massima ammessa è di 50.000 € per gli edifici unifamiliari o le villette a schiera, 40.000 € per unità immobiliare negli edifici composti da due a otto unità, 30.000 € per unità immobiliare nei condomini più grandi.
Per quanto riguarda, invece, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, i massimali di spesa sono pari a 20.000 euro per unità immobiliare negli edifici che hanno fino a 8 unità, 15.000 € per unità immobiliare negli edifici di maggiori dimensioni, 30.000 € per le abitazioni singole.
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