Tutto sul Superbonus 110%: quali sono le modifiche apportate al Decreto rilancio e le novità introdotte dalla legge n. 126 pubblicata il 13 ottobre 2020 per usufruire della maxi agevolazione concessa per interventi di efficientamento energetico e antisismico degli edifici.
L’articolo 119 del DL 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Si tratta di tutte quelle spese effettuate a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica (ivi inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici), nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus).
La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti, che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus), per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. Sismabonus), nonché le detrazioni per il restauro delle facciate esterne degli edifici (cd. Bonus facciate).
Il Superbonus spetta in caso di:
- interventi di isolamento termico sugli involucri,
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni,
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti,
- interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di:
- interventi di efficientamento energetico,
- installazione di impianti solari fotovoltaici,
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono optare, utilizzando la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cd. «sconto in fattura»); il fornitore recupera il contributo anticipato con un credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
Ai fini dell’esercizio dell’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF;
- l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. In particolare, una copia dell’asseverazione relativa agli interventi di efficienza energetica deve essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, dal tecnico abilitato all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). L’ENEA invierà all’Agenzia delle entrate i dati sintetici delle asseverazioni ricevute, con le modalità e i termini definiti d’intesa tra i medesimi enti, affinché venga verificata l’effettiva esistenza dell’asseverazione indicata nella Comunicazione dell’opzione inviata.
La comunicazione dell’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito, può essere effettuata dallo scorso 15 ottobre esclusivamente in via telematica, così come previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, dal soggetto che rilascia il visto di conformità sulla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, quali i CAF e i professionisti abilitati (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro).
Al momento della ricezione delle comunicazioni, l’Agenzia opera una serie di controlli sul contenuto delle stesse, utilizzando i dati già in suo possesso e quelli trasmessi da ENEA per il Superbonus sugli interventi di riqualificazione energetica. Ad esempio, vengono verificati la correttezza formale e la completezza dei dati, la presenza del visto di conformità e la veridicità dell’asseverazione, il rispetto dei limiti di spesa e di detrazione in relazione alle diverse tipologie di intervento.
Le principali novità
Al fine di tener conto di alcune criticità emerse nel corso della prima applicazione del Superbonus e delle richieste da parte degli operatori del settore, con lo scopo di semplificare e rendere più fruibile il beneficio, il Legislatore, con la legge n. 126/2020, ha ritenuto di apportare le seguenti modifiche all’articolo 119 del decreto Rilancio.
Il citato art. 119 dispone che tra gli immobili per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% sono ricomprese le “unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno”.
Il nuovo comma 1-bis prevede che per accesso autonomo dall’esterno «si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva».
A seguito di tale modifica normativa si può, pertanto, ritenere che un’unità immobiliare abbia «accesso autonomo dall’esterno» qualora, ad esempio:
- all’immobile si acceda direttamente da strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione;
- all’immobile si acceda da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.
Nel caso di una “villetta a schiera”, pertanto, si ha «accesso autonomo dall’esterno» qualora, ad esempio:
- la stessa sia situata in un comprensorio o in un parco di comproprietà con altri soggetti o alla stessa si acceda dall’area di corte di proprietà comune usata anche per i posti auto;
- il cortile o il giardino su cui si affacciano gli ingressi indipendenti siano di proprietà esclusiva, anche se indivisa, dei proprietari delle singole unità immobiliari.
Il nuovo comma 1-ter stabilisce che «Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo [previsto per gli interventi di riqualificazione energetica ammessi al Superbonus] spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione».
Il nuovo comma 4-ter dispone che i «limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive».
Il nuovo comma 9-bis interviene in tema di assemblee condominiali, stabilendo che le deliberazioni «aventi per oggetto l’approvazione degli interventi rientranti nel Superbonus e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio».
Il nuovo comma 13-ter, infine, prevede che «Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi».
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