Il Decreto Legge del 18 dicembre scorso, il cosiddetto Decreto di Natale, ha modificato alcune regole sugli spostamenti consentiti rispetto al Dpcm del 3 dicembre.
Chi aveva l’esigenza di spostarsi da una Regione all’altra, o da e per le Province Autonome di Trento e Bolzano, poteva farlo entro il 20 dicembre. Dopo tale data, infatti, non è più possibile farlo fino al 6 gennaio. Fatta eccezione, ovviamente, per comprovati motivi di salute, necessità o lavoro. Inoltre, è sempre possibile far rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Ad ogni modo, il nuovo decreto consente dal 24 dicembre al 6 gennaio di spostarsi all’interno della propria Regione per fare visita ad amici o parenti, sia nelle giornate in “zona rossa” che in quelle in “zona arancione”. Ci sono dei limiti, però.
In “zona rossa”, gli spostamenti possibili
Come ormai noto, il decreto del 18 dicembre ha diviso il territorio nazionale secondo un calendario specifico. Nei dieci giorni prefestivi e festivi dell’Italia in “zona rossa”, che includono la Vigilia di Natale, il giorno di Natale, Santo Stefano, domenica 27, giovedì 31 dicembre, il 1° dell’Anno, il 2, il 3, il 5 e il 6 gennaio, si potrà raggiungere un’abitazione privata, una sola volta al giorno. Non si potrà, quindi, nello stesso giorno, far visita a più amici o parenti. Ma è possibile recarsi presso una sola abitazione privata. Come è spiegato nella sezione delle Faq, “Domande frequenti”, presenti sul sito del Governo ci si potrà spostare in due persone al massimo, più i figli minori di 14 anni e le persone conviventi con disabilità o non autosufficienti.
Nelle giornate in cui l’Italia è in “zona rossa” è necessario spostarsi con un’autodichiarazione che motivi lo spostamento. Nell’autodichiarazione andrà anche indicato, oltre ai dati anagrafici, l’indirizzo di partenza e quello di destinazione. Per chi è sprovvisto del modello, l’autodichiarazione può essere resa direttamente alle Forze dell’Ordine.
In “zona arancione”, meno restrizioni
Come detto nei giorni lavorativi – lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30 dicembre e lunedì 4 gennaio – sarà possibile spostarsi liberamente all’interno del proprio Comune, quindi senza autodichiarazione. Conseguentemente – è spiegato nelle Faq – sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro i confini comunali. È prevista però una eccezione: ci si può spostare liberamente anche tra piccoli Comuni (fino a 5mila abitanti) in un raggio di 30km (quindi eventualmente anche in un’altra Regione) senza però poter andare nei Comuni capoluoghi di provincia.
Inoltre, sempre nelle giornate “arancioni”, è possibile spostarsi fuori dal proprio comune, ma sempre all’interno della propria regione. Le condizioni sono le stesse del calendario in “zona rossa”: la persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. In questo caso, lo spostamento va motivato con una autodichiarazione.
La deroga per assistere un parente o una persona non autosufficiente
Sempre nella sezione delle Faq vengono chiarite due eccezioni importanti agli spostamenti fuori Regioni o Comune. Non ci sono, infatti, limitazioni per chi presta assistenza ad una persona non autosufficiente che vive in un Comune o Regione diversi dal proprio. Anche qui, però, con qualche regola da rispettare.
«Lo spostamento sarà consentito anche dal 21 al 6 gennaio, anche tra Comuni/Regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso Comune/Regione. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori che abitualmente egli già assiste».
Il caso dei genitori separati o affidatari
Riguardo, invece, ai genitori separati/affidatari possono spostarsi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio per andare in Comuni o Regioni diversi o all’estero per trascorrere le feste con i figli minorenni. Sempre nelle Faq del sito del Governo si precisa che questi spostamenti rientrano tra quelli motivati da “necessità”. Pertanto, non sono soggetti a limitazioni. «Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o ci si deve recare».
Attenzione all’orario di coprifuoco
Nei vari spostamenti consentiti è importante tenere a mente che è in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 e che il 31 dicembre è esteso fino alle 7. Durante queste ore è possibile spostarsi solo per motivi di salute, necessità o lavoro. Occorre sempre dichiarare, attraverso un’autocertificazione, i motivi dello spostamento.
Multe in caso di inosservanza delle disposizioni e dichiarazioni false
In caso di inosservanza delle disposizioni previste, è applicata una sanzione amministrativa va da 400 a 1.000 euro con una riduzione del 30% se si provvede al pagamento entro 5 giorni (280 euro).
Scatta, inoltre, il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 495 del Codice Penale, punito con la reclusione da 1 a 6 anni, nel caso in cui – nell’ipotesi in cui debba essere presentata – l’autocertificazione sugli spostamenti non sia veritiera.
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