Mio figlio che non ha reddito è proprietario di una abitazione a Roccamonfina dove risiede. Noi genitori abbiamo residenza a Teano e nostro figlio fa parte del nostro nucleo familiare ed è a mio carico fiscalmente. Dovendo cambiare gli infissi nell’abitazione dove risiede mio figlio a Roccamonfina, chiedo se possiamo noi genitori beneficiare delle detrazioni fiscali al 50% perchè nostro figlio è studente e non ha reddito proprio. Tante grazie.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.184 del 16.02.2002, ha chiarito che la detrazione spetta al familiare convivente che sostiene le spese agevolate, anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile. La detrazione può quindi essere ottenuta anche dal familiare convivente che sostiene effettivamente le spese, prescindendo dal possesso dell’immobile o dal requisito della residenza, dimora abituale eccetera. Infatti l’immobile, come chiarito dall’AE, può anche essere una seconda, terza abitazione, ovvero, una qualsiasi delle abitazioni in cui avviene la convivenza, purché tale immobile risulti “a disposizione”, ovvero, libero e non locato.
Il “requisito soggettivo” di essere familiare convivente con il possessore dell’immobile già alla data di inizio lavori, deve essere attestato dal contribuente stesso mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 5.1 e Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.10).
Tornando al quesito, nel rispetto delle condizioni sopra precisate, i genitori in qualità di “familiari conviventi”, potranno accedere al beneficio fiscale della detrazione del 50% per le spese inerenti l’intervento agevolato.
Cosa c’è da sapere…
Anche l’inquilino o il comodatario possono beneficiare dell’agevolazione; quindi non soltanto i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- l’inquilino o il comodatario;
- i soci di cooperative divise e indivise;
- i soci delle società semplici;
- gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile;
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile. La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.
Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del “bonus” si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti. Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.
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