Ho acquistato una casa con garage come pertinenza a dicembre 2014 pagando quest’ultimo con bonifico, potendo avvalermi degli incentivi fiscali, cosa che non ho fatto mai materialmente. La mia domanda è: posso ad oggi portarli in detrazione?
In linea generale la detrazione del 50% delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio può essere concessa anche in caso di acquisto di un box, se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
- vi sia la proprietà del box;
- vi sia un vincolo di pertinenzialità con un’unità abitativa di proprietà del contribuente;
- siano documentati dall’impresa costruttrice i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi che devono essere tenuti distinti da quelli relativi ai costi accessori, non ammissibili al beneficio fiscale (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4, e Risoluzione 20.12.1999 n. 166).
Acquistando contemporaneamente casa e box, la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 2.1.7).
Pertanto, venendo al quesito, si può beneficiare della detrazione partendo dalla 5° rata nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2019 per l’anno d’imposta 2018, se è in possesso della seguente documentazione (Risoluzione 20.12.1999 n. 166):
- atto di acquisto o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la pertinenzialità;
- dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione;
- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.
Per i periodi d’imposta relativi agli anni pregressi, si può presentare una dichiarazione integrativa, sempreché sia stata presentata la dichiarazione ordinaria.
Cosa c’è da sapere…
Nel caso di acquisto di un box pertinenziale ad un immobile abitativo, e solo in questo caso, è possibile fruire della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Il pagamento può essere effettuato con mezzi diversi dal bonifico (ad esempio assegno bancario). In questi casi è necessario che il pagamento avvenga in presenza del notaio e a condizione che il contribuente ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzazione del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente.
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