Ho letto le vostre risposte relativamente al mutuo intestato ad una persona che non è proprietaria dell’immobile ma paga il mutuo. Dalle risposte, e come sapevo, non è possibile scaricare gli interessi passivi del mutuo. Nel mio caso mia moglie non lavora, è casalinga, ed è intestataria della nostra casa. L’unico reddito per il pagamento del mutuo è il mio. Posso quindi scaricare gli interessi passivi?
La possibilità di detrarre gli interessi passivi relativi al mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all’Art.15, comma 1, lett. b), del Tuir, è subordinata dalla concomitanza di due presupposti e cioè che il contribuente abbia stipulato il relativo contratto di mutuo e che sia titolare, anche per una quota minima, della proprietà dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Poiché, in tal caso, non risultano soddisfatte le predette condizioni, deve intendersi precluso il beneficio fiscale della detrazione, a nulla rilevando la circostanza che la moglie, unica proprietaria dell’immobile e unica intestataria del contratto di mutuo, risulti fiscalmente a carico del marito.
Cosa c’è da sapere…
L’art. 15, comma 1, lett. b), del Tuir stabilisce che, in presenza di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze, spetti una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.
La detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000. Per i contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 1993, in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di euro 4.000 è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Tale importo deve essere ripartito in parti uguali tra i mutuatari, ad eccezione del mutuo cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, per il quale il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi (Circolare 26.01.2001 n. 7, risposta 2.1).
Nel caso in cui due coniugi cointestatari di un mutuo acquistino l’immobile adibito ad abitazione principale e, successivamente, un coniuge doni all’altro la propria quota di proprietà, il coniuge donatario continua a fruire della detrazione degli interessi derivanti dal mutuo cointestato calcolata su un ammontare massimo di euro 2.000. Se nello stesso anno il coniuge cedente acquista una nuova abitazione e stipula, quale unico intestatario, un mutuo, potrà continuare a fruire, per il periodo di tempo in cui era oltre che mutuatario anche comproprietario dell’immobile donato, della detrazione per gli interessi passivi per la parte rimasta a suo carico (50%), nonché, ricorrendone ogni altro presupposto di legge, della detrazione delle spese ammesse per il secondo mutuo per un importo complessivo annuo non superiore al limite massimo di euro 4.000 (Circolare 1.07.2010 n. 39, risposta 1.2).
Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione è calcolata su un importo massimo di euro 4.000 per ciascun intestatario del mutuo e non è possibile fruire della detrazione per la quota di mutuo del coniuge a carico (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 4.6). In caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, la detrazione spetta limitatamente alla quota di mutuo riferibile al costo dell’immobile riportato nel rogito, incrementato delle altre spese e degli altri oneri accessori debitamente documentati (Circolare 20.04.2005 n.15, risposta 4.1).
© Riproduzione riservata