Un’abitazione intestata al 50% a due coniugi con 4 figli (ognuno con abitazione propria), nel caso in cui venisse a mancare uno dei coniugi, l’altro 50% spetta al coniuge superstite? In tal caso il coniuge superstite come dovrà comportarsi riguardo alle spese di IMU e TASI? Il 50% dell’abitazione del coniuge deceduto va ai figli? In questo caso come dovranno comportarsi riguardo le spese di IMU e TASI?
La Legge di Bilancio 2020 ha abolito la TASI e istituito la “nuova” IMU che, sostanzialmente, ricalca la precedente imposta. Continua ad essere esente l’abitazione principale e le sue pertinenze di categoria C/2, C/6, C/7, nel limite massimo di una per ciascuna categoria catastale. L’esenzione non riguarda le abitazioni principali cosiddette “di lusso” classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Ai fini IMU per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Il Legislatore, in sostanza, ha previsto il doppio requisito della “residenza anagrafica” e della “dimora abituale” del possessore e del suo nucleo familiare, in assenza dei quali l’esenzione IMU non spetta.
Tornando al quesito: ai sensi dell’art. 540 del Codice Civile al coniuge superstite, anche quando concorra con altri chiamati all’eredità, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare se di proprietà del defunto o comuni.
Ne consegue che il coniuge superstite, al quale compete il diritto di abitazione sull’immobile destinato a “casa coniugale”, è l’unico soggetto passivo ai fini IMU. Poiché l’immobile è destinato ad abitazione principale sarà totalmente esente da IMU (salvo il caso in cui non sia un’abitazione cosiddetta “di lusso” classificata nelle categorie A1, A8 e A9). Anche ai fini Irpef l’unico soggetto che dovrà dichiarare l’immobile, nella sua dichiarazione dei redditi, è il coniuge superstite mentre i figli non dovranno fare nulla.
Cosa c’è da sapere …
La Legge di Bilancio 2020 ha abolito dal 1° gennaio 2020 la IUC (ad eccezione della TARI) sostituita dalla nuova imposta che unifica IMU e TASI. La nuova IMU mantiene l’esenzione già prevista per la prima casa definita come abitazione principale.
Come in passato la nuova IMU si paga in due rate, la prima in acconto con scadenza al 16 giugno e la seconda a saldo, con scadenza al 16 dicembre, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune e pubblicate sul Portale del MEF entro il 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione della Delibera del Comune, entro il predetto termine, resterà valida quella dell’anno precedente.
In merito alla scadenza del 16 giugno 2020 gli addetti al settore e le associazioni di categoria hanno richiesto al Governo una proroga, viste le difficoltà legate all’emergenza sanitaria. Alla data del 4 giugno resta ancora confermato il termine del 16 giugno2020 per il versamento dell’acconto IMU. Tuttavia, con la notizia del 21 maggio 2020 pubblicata sul proprio sito Internet, l’IFEL (la Fondazione dei Comuni per la finanza locale) ha evidenziato che i singoli Comuni possono differire i termini di versamento dell’IMU al verificarsi di situazioni particolari. Conseguentemente, a seguito dell’emergenza Covid-19 il singolo Comune potrà deliberare il differimento del termine del 16 giugno fissando una diversa data di scadenza, oppure potrà prevedere la possibilità, per il cittadino, di versare anche in ritardo senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
In assenza di ulteriori indicazioni è consigliabile verificare sul sito internet del proprio Comune oppure contattare l’Ufficio Tributi.
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