Immobile intestato al 100% al defunto, quindi gli eredi sono il coniuge e un figlio. Se prima del decesso la moglie non aveva residenza in quell’immobile, acquista lo stesso il diritto di abitabilità e quindi diventa soggetto passivo Imu al 100% anche della quota del figlio che non pagherebbe come 2° abitazione (risiedendo altrove)? Grazie.
Sono soggetti passivi dell’imposta municipale propria il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. In particolare, il diritto di abitazione è un diritto strettamente personale che spetta al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, cui sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni (articolo 540 del Codice Civile). Ai fini dell’Imu, pertanto, il coniuge superstite è da considerare a tutti gli effetti soggetto passivo dell’imposta. È il caso, tuttavia, di ricordare che l’Imu non è più dovuta sull’immobile adibito ad abitazione principale, purché non classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il diritto di abitazione in favore del coniuge superstite può avere ad oggetto esclusivamente l’immobile concretamente utilizzato prima della morte del “de cuius” come residenza familiare; è evidente che l’applicabilità della norma in esame è condizionata all’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare.
In via generale si ritiene che se viene meno il collegamento con l’originaria destinazione della casa di abitazione a “residenza abituale” (ad esempio perché il coniuge aveva residenza e dimora abituale in altro immobile) il coniuge superstite non possa acquisire il diritto di abitazione.
In assenza del diritto di abitazione l’Imu sarà dovuta da ogni erede in funzione della sua quota di possesso.
Cosa c’è da sapere…
A partire dall’anno 2020 il legislatore ha abolito la Tasi ed è stata istituita la “nuova” Imu. L’imposta, in realtà, ha le medesime caratteristiche della precedente ivi inclusa l’esenzione per l’abitazione principale ad eccezione degli immobili cosiddetti di lusso classificati nelle categorie catastali A1-A8-A9.
In base a quanto previsto in sede di conversione in legge del Decreto n. 125/2020, i Comuni avranno tempo fino al 31 dicembre per approvare le nuove aliquote per il 2020, che dovranno essere pubblicate entro il 31 gennaio sul sito del Ministero dell’Economia e Finanza (MEF).
Il termine di versamento del saldo Imu rimane confermato al 16 dicembre 2020, le eventuali differenze a debito che saranno dovute dai contribuenti sull’Imu dovuta nell’anno corrente, potranno essere regolarizzate entro il 28 febbraio 2021 senza sanzioni e interessi.
A riguardo, invece, delle esenzioni Imu 2020, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza da Covid-19, i provvedimenti economici approvati negli ultimi mesi dal Governo hanno comportato la cancellazione dell’Imu per diverse categorie di immobili (stabilimenti balneari, alberghi, villaggi turistici, case e appartamenti per vacanze, sale cinematografiche, teatri ecc.).
Salvo alcune eccezioni per essere esonerati dal pagamento dell’Imu il proprietario dell’immobile deve essere anche gestore dell’attività commerciale ivi esercitata.
Per saperne di più leggi l’articolo “Saldo IMU 2020, proroga del conguaglio al 28 febbraio 2021” pubblicato da 50&PiùCaf.
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