Buongiorno, ad ottobre acquisterò casa, ma purtroppo avrò anche un contratto di affitto fino a quando non scadrà il termine di preavviso. Nonostante ciò io non vivrò nella casa in affitto, ma in quella che acquisto. Dovrò pagare lo stesso l’Imu?
La casa che si andrà ad acquistare potrà essere considerata esente ai fini Imu solo se adibita ad abitazione principale. La definizione di abitazione principale, richiede la presenza congiunta dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale. In questo caso, per il nuovo acquisto, il primo mese potrà essere considerato esente dal pagamento dell’Imu solo se il possesso e l’utilizzo come dimora e residenza si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese di ottobre è composto. In caso contrario, l’immobile va assoggettato ad imposta come seconda casa, con applicazione dell’aliquota ordinaria.
Cosa c’è da sapere…
Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la Tasi ed è stata istituita la nuova Imu che accorpa in parte la precedente Tasi semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell’imposta.
Nella nuova Imu sono invariati i moltiplicatori. Sono state riviste le aliquote base che diventano uguali alla somma delle aliquote base Imu e Tasi. Sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale con un’eccezione importante che riguarda i pensionati Aire che “al momento”, non beneficiano più dell’esenzione per l’abitazione posseduta in Italia.
Per quanto riguarda la determinazione dell’imposta il calcolo è mensile. Per i nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all’acquirente. Mese composto da:
- 28 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- 29 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- 30 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
- 31 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
Per il 2020 le scadenze per il pagamento dell’Imu sono martedì 16 giugno e mercoledì 16 dicembre. Solo per il 2020 l’acconto dovrà essere uguale al 50% di quanto versato nel 2019 per Imu e Tasi utilizzando il codice tributo dell’Imu.
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