La scadenza del saldo Imu è fissata al 16 dicembre ma i Comuni hanno tempo fino al 31 dicembre per approvare le nuove aliquote del 2020. I contribuenti, quindi, possono pagare l’eventuale conguaglio fino al 28 febbraio 2021. La novità arriva a sorpresa con la legge di conversione del Decreto sulla proroga dello stato d’emergenza Covid-19, approvata il 25 novembre 2020 che cancella, inoltre, il saldo 2020 per alcuni contribuenti. Vediamo tutte le novità.
Si avvicina l’appuntamento per il versamento del saldo Imu 2020. La data è fissata al 16 dicembre. La seconda rata dovrà essere versata dai proprietari di prime case di lusso e di immobili diversi dall’abitazione principale.
Il 16 giugno è stato il termine ultimo per il versamento dell’acconto Imu 2020. La prima rata è stata pari al 50% dell’importo complessivamente pagato per l’Imu e la Tasi nell’anno 2019. Con la legge di Bilancio per il 2020, infatti, la Tasi e la vecchia Imu sono state accorpate in un unico tributo e sostituite dalla nuova Imu 2020.
Oltre all’accorpamento dell’Imu e della Tasi, c’è però una novità importante per quanto riguarda le aliquote e la proroga del conguaglio Imu 2020. In base a quanto previsto in sede di conversione in legge del Decreto n. 125/2020, i Comuni avranno tempo fino al 31 dicembre per approvare le nuove aliquote per il 2020, che dovranno essere pubblicate entro il 31 gennaio sul sito del Ministero dell’Economia e Finanza (MEF).
Per il saldo dell’Imu 2020 dovranno essere utilizzate le aliquote approvate dal Comune con delibera trasmessa al MEF entro il 31 ottobre 2020 (e pubblicate entro il 16 novembre sul sito del MEF). In caso di mancata pubblicazione entro tale data, la seconda rata dovrà essere calcolata in base alle aliquote del 2019 e sarà quindi uguale all’acconto Imu di giugno. In questo caso, il contribuente avrà tempo quindi fino al 28 febbraio per pagare il conguaglio Imu 2020, che sarà uguale alla differenza tra quanto corrisposto il 16 dicembre – scadenza che rimane invariata – e quanto dovuto in base alle nuove aliquote. Un’eventuale differenza negativa dà diritto al rimborso.
In buona sostanza, il termine di versamento del saldo Imu rimane confermato al 16 dicembre 2020, le eventuali differenze a debito che saranno dovute dai contribuenti sul saldo Imu, potranno essere regolarizzate entro il 28 febbraio 2021 senza sanzioni e interessi, per i Comuni che pubblicheranno la Delibera Imu entro il 31/01/2021. Nel caso emerga una differenza a credito, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie (si ritiene che eventuali differenze positive potranno anche essere recuperate dal versamento dell’IMU dovuta per l’anno 2021).
A riguardo, invece, delle esenzioni IMU 2020, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza da Covid-19, i provvedimenti economici approvati negli ultimi mesi dal Governo hanno comportato la cancellazione dell’IMU per diverse categorie di immobili.
Il decreto Agosto (art. 78 D.L. n. 104/2020) ha previsto una serie di esoneri per il versamento della seconda rata IMU, alcuni dei quali sono a completamento di quanto già disposto per la rata di giugno, mentre altri riguardano categorie economiche non ancora interessate da provvedimenti di questo tipo.
Infatti, sono stati esentati dal versamento della rata di dicembre gli immobili:
- adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi;
- rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
In tutti questi casi per essere esonerati dal pagamento dell’Imu, il proprietario dell’immobile deve essere anche gestore dell’attività commerciale ivi esercitata (fanno solamente eccezione gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali).
Il Decreto Agosto ha anche previsto nuove esclusioni con effetto soltanto sulla seconda rata Imu, in particolare sono interessati gli immobili:
- rientranti nella categoria catastale D3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
- destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili.
Cosa c’è da sapere…
Nel caso in cui il pagamento dell’acconto o del saldo Imu non sia stato effettuato entro la scadenza prevista, o se è stato effettuato in ritardo, o se ci si accorge di averlo versato in modo sbagliato o ridotto rispetto al dovuto, è possibile sanare la propria posizione fruendo del ravvedimento operoso, fino a quando non viene notificato l’atto di accertamento da parte dell’ufficio impositore, che per quanto riguarda l’Imu è il Comune ove è situato l’immobile.
Il ravvedimento operoso si perfeziona versando contestualmente al tributo anche le sanzioni, in misura ridotta, e gli interessi di mora. La sanzione ordinaria legata al mancato o ritardato versamento di Imu è del 30% dell’importo dell’imposta dovuta. Con il ravvedimento operoso la sanzione si riduce in base ai giorni di ritardo nel versamento.
Più in dettaglio, l’articolo 13, comma 1 del D. Lgs. n. 471/1997 dispone che:
- il mancato o insufficiente versamento in acconto o saldo, entro le scadenze ordinarie, è punito con una sanzione amministrativa del 30% per ogni importo non versato;
- per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta alla metà, ossia diventa pari al 15%;
- per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a un 1/15 per ciascun giorno di ritardo.
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