L’Inps rende noti i nuovi importi delle pensioni e dei trattamenti assistenziali per il 2021. Criteri, modalità di rivalutazione e gestione delle prestazioni per il nuovo anno.
L’Inps, con la Circolare n. 148 del 18 dicembre 2020, rende noti i nuovi importi delle pensioni e dei trattamenti assistenziali per il 2021 e descrive i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e l’impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l’anno 2021.
L’Istituto comunica che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2020 è determinata in misura pari allo 0,0% dal 1° gennaio 2021, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo; l’adeguamento dell’importo delle pensioni da mettere in pagamento per l’anno 2021 è, pertanto, nullo.
Oltre a riportare le modalità di rivalutazione, per il 2021, dei trattamenti pensionistici, secondo le diverse fasce stabilite, l’Istituto indica i seguenti importi provvisori dal 1° gennaio 2021:
- trattamento minimo pensioni lavoratori dipendenti e autonomi di 515,58 € (annuo 6.702,54 €);
- assegno vitalizio di 293,90 € (annuo 3.820,70 €);
- pensione sociale di 379,33 € (annuo 4.931,29 €);
- assegno sociale di 460,28 € (annuo 5.983,64 €) con i limiti reddituali massimi personali e coniugali.
Prestazioni di invalidità
Le prestazioni assistenziali erogate a favore degli invalidi civili (assegno mensile e pensione di inabilità civile) risulteranno fissate nel 2021 a 287,09 € al mese, le indennità di accompagnamento salgono da 520,29 € a 522,1 € al mese. Crescono invece dello 0,79% le indennità e gli assegni accessori riconosciuti agli invalidi di guerra e del servizio titolari di pensione di guerra o di pensione privilegiata di prima categoria (es. assegno di superinvalidità).
Vittime del terrorismo
Restano rivalutate in misura più generosa, a seguito del correttivo introdotto nel 2017 dal legislatore, le pensioni in favore delle vittime del terrorismo. Nel 2021 ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari di cui all’articolo 3 della citata legge n. 206 del 2004, sarà riconosciuta una rivalutazione:
- dell’1,25% per le prestazioni sino a tre volte il minimo (sino a 1.546,74 € al mese);
- dell’1,125% se comprese tra le tre e le cinque volte il minimo (da 1.546,74€ a 2.577,9 € al mese)
- dello 0,9375% le pensioni di importo superiore a cinque volte il minimo (sopra i 2.577,9 €).
Pensioni d’oro
Ferme anche le fasce di pensione oltre le quali scattano le riduzioni previste dalla legge n. 145/2018. Nel 2021 scatteranno i seguenti tagli:
- del 15% scatterà sui trattamenti eccedenti i 100.200,01 €;
- del 25% sopra i 130.260,01 €;
- del 30% per la quota eccedente i 200.400,01 €;
- del 35% per la quota eccedente i 350.700,01 €
- del 40% per quella eccedente i 501.000,01 €.
Come noto, questo contributo di solidarietà scadrà il 31 dicembre 2021, a seguito della recente pronuncia della Corte Costituzionale.
Nella tabella sottostante sono quindi illustrate le fasce di rivalutazione definitive dei trattamenti pensionistici da applicare dal 1° gennaio 2020 (sui valori in godimento al 31.12.2019) in sostituzione degli indici provvisori stabiliti con la Circolare Inps n. 148/2020. Questi importi saranno mantenuti anche nel 2021.
Nell’allegato n. 2 della circolare 148, l’Inps fornisce le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, nonché la tabella utile al calcolo della “trattenuta teorica massima” applicabile su pensione in caso di recupero per indebiti “propri”.
Calendario di pagamento
Si rammenta che i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell’Inail sono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile.
Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi problematica di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.
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