Il riscatto della laurea è uno strumento che permette ai lavoratori di rendere più agevole l’accesso alla pensione riscattando gli anni passati tra le aule universitarie. Ma quando conviene? Come e quanto si paga?
Il riscatto della laurea è uno strumento che permette di valorizzare ai fini pensionistici il proprio percorso di studi universitario. Quando il lavoratore inizia a fare il calcolo sugli anni di contributi versati, si domanda spesso se sia possibile usufruire del riscatto di laurea e se conviene. Naturalmente la condizione fondamentale per riscattare la laurea è il conseguimento di un diploma. Vediamo nell’articolo chi può riscattare la laurea, quando conviene e come e quanto si paga.
Titoli riscattabili
Ecco quali sono le tipologie di titoli di studio riscattabili:
- diplomi universitari, relativi a corsi di durata non inferiore ai due anni e non superiore ai tre anni;
- diplomi di laurea, relativi sia al cosiddetto “vecchio ordinamento” (corsi di durata non inferiore ai quattro e non superiore ai sei anni) sia degli ordinamenti universitari “post riforma” (lauree magistrali e specialistiche);
- diplomi di specializzazione, conseguiti successivamente alla laurea e al termine di corsi di durata non inferiore ai due anni;
- dottorati di ricerca;
- diplomi rilasciati da Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (con riferimento ai corsi attivati dall’anno accademico 2005/2006): diplomi accademici di primo e secondo livello, diploma di specializzazione, diploma accademico di formazione alla ricerca.
Titoli di studio all’estero
Possono essere inoltre riscattati anche eventuali titoli di studio conseguiti all’estero, purché di valore legale in Italia. Il riscatto può riguardare tutto il corso di studi o singoli periodi; possono essere riscattati anche due o più corsi di laurea.
Titoli non riscattabili
Non viene invece concesso il riscatto per eventuali periodi fuori corso e per i periodi in cui l’interessato sia stato contestualmente studente e lavoratore. Per quest’ultimo caso, infatti, si presuppone che il richiedente, nei periodi in cui abbia contemporaneamente studiato e lavorato, risulti già “previdenzialmente coperto” proprio dall’attività professionale svolta. Più precisamente, i periodi per i quali viene richiesto il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto, non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali.
La facoltà di riscatto è riconosciuta a tutti gli iscritti all’A.G.O. (lavoratori dipendenti e autonomi), alle relative forme sostitutive ed esclusive nonché alla Gestione Separata. In sostanza si estende anche a dipendenti pubblici e parasubordinati. È Importante precisare che anche le Casse di previdenza per i liberi professionisti riconoscono in molti casi la facoltà di riscatto: possono tuttavia valere regole e modalità diverse rispetto a quelle previste dall’INPS.
Riscatto di laurea: tipologie, come e quanto si paga?
Riscatto standard
L’onere di riscatto degli studi universitari è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con due modalità: il sistema retributivo e quello contributivo, tenendo conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.
Per i periodi che rientrano all’interno del periodo retributivo, la somma da versare è determinata secondo il meccanismo della cosiddetta riserva matematica: di fatto, l’onere varierà quindi in base a diversi fattori come età, sesso, periodo da riscattare e retribuzioni percepite negli ultimi anni. L’onere dei periodi da riscatto da valutare con il metodo contributivo è invece calcolato applicando l’aliquota contributiva della gestione di riferimento (ad esempio, il 33% per i lavoratori dipendenti) sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda.
Oltre al riscatto di “laurea standard” sopra descritto, sono stati introdotti in realtà due ulteriori opzioni per il riscatto del corso di studi, le quali si caratterizzano per modalità e caratteristiche peculiari rispetto a quello ordinario. Vediamo quali sono.
Riscatto per i soggetti inoccupati ex L. 247/2007
L’art. 1 della legge 247/2007 ha reso accessibile la facoltà di riscatto anche ai cosiddetti “inoccupati”, vale a dire anche a chi al momento della domanda non ha versato alcun contributo obbligatorio, a un prezzo forfettario. Il parametro di riferimento per il calcolo del costo del riscatto, infatti, è in questo caso rappresentato dal reddito minimo imponibile della Gestione Artigiani e Commercianti, al quale si applica l’aliquota di riferimento dei lavoratori dipendenti. In questo caso, anche se il corso di studi ha avuto luogo prima del 1996, i contributi versati vengono valorizzati secondo il sistema contributivo.
Per le domande presentate dal 1° gennaio 2008 è inoltre possibile rateizzare il costo del riscatto in 120 rate mensili senza applicazione di interessi. Un aspetto vantaggioso riguarda la possibilità di deducibilità dell’importo. Che significa? In sostanza, il contribuente che opera il riscatto degli anni di studi universitari può portare la spesa in detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Riscatto agevolato ex D.L. 4/2019
Il riscatto introdotto dal recente “Decretone” prevede un metodo di calcolo dell’onere più vantaggioso rispetto a quello ordinario, purché i periodi da riscattare ricadano sotto la competenza del metodo di calcolo contributivo. Come per il riscatto per i soggetti inoccupati, l’aliquota contributiva del 33% si applica al reddito minimo della Gestione Artigiani e Commercianti, per il 2020 pari a 15.953 euro.
In altre parole, indipendentemente dal reddito dell’interessato, il costo di un anno di riscatto è pari a 5.264,49 euro (15.953 euro x 33%). Per le ulteriori regole come la rateizzazione in un massimo di 10 anni e la deducibilità dell’onere valgono le disposizioni del D. Lgs. 184/1997.
La circolare Inps 36/2019 ha inoltre specificato che, nel caso in cui sia già stata presentata la domanda di riscatto secondo le modalità ordinarie, ci sono due possibilità per accedere alla nuova agevolazione: se non si è ancora dato seguito al pagamento, il richiedente potrà ritirare la domanda in questione e avanzarne una nuova; se, al contrario, il pagamento rateale è già stato intrapreso, si potrà interrompere il piano, ottenere l’accredito dei contributi già versati e richiedere il calcolo di un nuovo onere agevolato per i periodi residui.
Riscatto light per laurea prima del 1996
Il riferimento al metodo di calcolo contributivo ha fatto sì che la norma che ha introdotto il riscatto di laurea light sia stata a lungo interpretata intendendo che i periodi riscattabili in forma agevolata dovessero necessariamente collocarsi dopo l’1 gennaio 1996. L’Inps ha in realtà chiarito la possibilità di utilizzare il riscatto light anche a periodi antecedenti il 1996, a un’importante condizione: il ricalcolo dell’intera pensione con il metodo contributivo (al posto di quello misto o retributivo).
Il Patronato 50&PiùEnasco è a disposizione per una consulenza sulle possibili opzioni di riscatto di laurea e per la presentazione della domanda.
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