Prestazione universale, assistenza domiciliare integrata, LEA e LEPS, ma anche telemedicina: sono i cardini delle “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane”, contenute nel Decreto Legge 29/2024.
Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del 18 marzo scorso, è entrata ufficialmente in vigore la riforma dell’assistenza agli anziani contenuta nel decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29. Un traguardo raggiunto secondo le tempistiche previste, dal momento che, in base al PNRR, il decreto doveva concludere il suo iter entro la fine del primo trimestre del 2024.
Vediamo, in sintesi, le principali novità introdotte dalla riforma. Ricordiamo che le disposizioni si applicano alle persone che abbiano compiuto 70 anni.
Fragilità, salute, invecchiamento attivo
Il primo blocco di interventi (Capo II) riguarda le “Misure per la prevenzione della fragilità e per la promozione della salute, dell’invecchiamento attivo delle persone anziane, della sanità preventiva e della telemedicina in favore delle persone anziane”. Tra queste, iniziative di comunicazione, informazione e sensibilizzazione, ma anche le “Linee di indirizzo nazionali per la promozione dell’accessibilità delle persone anziane ai servizi e alle risorse del territorio”, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Il cohousing, contro l’isolamento
Il secondo blocco di interventi riguarda le “Misure volte a contrastare l’isolamento e la deprivazione relazionale e affettiva delle persone anziani”. Tra queste, la promozione di occasioni di incontro intergenerazionale, anche con il coinvolgimento delle scuole; il sostegno alle attività sportive per tutti; le “misure per incentivare la relazione con animali da affezione”, anche attraverso il sostegno economico per le spese veterinarie (art. 13). Sempre per contrastare isolamento e deprivazione relazionale, ampio spazio viene dato alla domiciliarità sociale e condivisa: di “cohousing” si parla negli articoli 15, 16, 17 e 18: vengono previste , entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, “Linee guida volte a definire le caratteristiche ed i contenuti essenziali di interventi e modelli di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e di coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale), in particolare con i giovani in condizioni svantaggiate” (art. 15). Ancora, a proposito di cohousing, vengono indicati (art. 16) “criteri e prescrizioni per la realizzazione di progetti di coabitazione mediante rigenerazione urbana e riuso del patrimonio costruito”. Per la realizzazione dei progetti di coabitazione, sono previste sperimentazioni di iniziative pilota (art. 17) e monitoraggio (art. 18).
Il Capo V è dedicato a “Misure in materia di alfabetizzazione informatica e di facilitazione digitale”. Tra queste, l’impegno della Presidenza del Consiglio dei ministri a promuovere, “fino al 31 dicembre 2026, d’intesa con le regioni, presso i punti di facilitazione digitale, attività di formazione delle competenze digitali delle persone anziane e di supporto delle stesse nell’utilizzo dei servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni”.
SNAA, LEPS e PUA: le novità, in tre sigle
La seconda parte del decreto (Titolo II) contiene le “Disposizioni in materia di assistenza sociale, sanitaria, sociosanitaria e prestazione universale in favore delle persone anziane non autosufficienti”. Gli articoli dal 21 al 33 riguardano “Riordino, semplificazione e coordinamento delle attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti e valutazione multidimensionale unificata”. Tra le misure più significative, l’istituzione del Sistema Nazionale per la Popolazione Anziana non autosufficiente (SNAA), “costituito dall’insieme integrato dei servizi e delle prestazioni sociali, di cura e di assistenza” (art. 21). Altro elemento fondamentale è la “individuazione ed erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali” (art. 22), che sono erogati dagli ambiti territoriali sociali in tre aree: assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari, servizi sociali di sollievo e servizi sociali di supporto. Un ruolo chiave viene assegnato anche ai servizi di comunità e alla sussidiarietà orizzontale, da realizzare anche con il contributo del Terzo settore (art. 25). Parola chiave della riforma è l’integrazione socio-sanitaria, di cui si parla nell’articolo 26.
Fondamentale la riforma del sistema di accertamento (art. 27): la valutazione multidimensionale e il conseguente l’accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari avverrà attraverso i PUA (Punti Unici di Accesso), collocati all’interno delle Case della comunità. Per quanto riguarda i servizi residenziali, semiresidenziali e diurni socioassistenziali (artt. 30 e 31), questi devono garantire “la continuità delle condizioni di vita e abitudini relazionali di tipo familiare”. Per l’attuazione di quanto previsto in merito, si attingerà alle risorse del Fondo Politiche Sociali.
Prestazione Universale e lavoro di cura
L’ultimo blocco di interventi (Titolo II, Capo II) riguarda le “Disposizioni in materia di prestazione universale, agevolazioni contributive, fiscali e caregiver familiari”. La principale novità è la cosiddetta Prestazione Universale (art. 34), istituita, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026. Questa è commisurata allo specifico bisogno assistenziale e ha lo scopo di “promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti”.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, saranno stabilite le modalità attuative e operative della prestazione. Intanto, l’articolo 35, fissa i requisiti richiesti: l’età minima di 80 anni, un livello di bisogno assistenziale gravissimo, un ISEE inferiore a 6mila euro; la titolarità dell’indennità di accompagnamento. La prestazione è erogabile sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona e consiste in una quota fissa monetaria corrispondente all’indennità di accompagnamento e una quota integrativa definita “assegno di assistenza”, pari a 850 euro mensili.
Quest’ultimo è finalizzato a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da assistenti domiciliari titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore. A proposito di lavoro di cura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, linee saranno pubblicate linee guida per l’attuazione di percorsi formativi per le professioni di cura per l’acquisizione della qualificazione professionale di assistente familiare.
L’articolo 39 è dedicato ai caregiver familiari: ne vengono riconosciuti ruolo e funzioni e previsti eventuali supporti, da cui però “non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
© Riproduzione riservata