C’è ancora un mese di tempo per richiedere il Reddito di Emergenza (REM), ma al momento della domanda bisogna disporre della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE, ordinario o corrente. Il termine per richiederlo infatti è stato prolungato sino al 31 luglio prossimo.
La domanda può essere presentata in due modi. Un primo, più complesso, prevede l’invio online, dal sito dell’Inps, autenticandosi con PIN, SPID almeno di livello 2, CNS e CIE. Un secondo, molto più semplice, consiste invece nell’avvalersi dell’aiuto dei servizi offerti da Caf e Patronati. In quest’ultimo caso ci si può avvalere della competenza degli operatori 50&PiùCaf, distribuiti sull’intero territorio nazionale, per una compilazione serena, veloce e senza ostacoli.
Chi ha diritto al Reddito di Emergenza e quale ISEE bisogna fare
Istituita con il Decreto Rilancio, questa misura di sostegno economico è pensata non per i singoli richiedenti (come accade invece per il Reddito di Cittadinanza), ma per tutti quei nuclei familiari messi in difficoltà dall’emergenza Covid. Per questo motivo è necessario completare la domanda di richiesta con il modello ISEE, il quale riporta la composizione del nucleo familiare. Il REM, infatti, è riconosciuto a tutti quei nuclei familiari che sono in possesso dei requisiti socioeconomici previsti dalla legge.
Non tutti i modelli ISEE però vanno bene per la richiesta del Reddito di Emergenza. Ad esempio, se nel nucleo familiare sono presenti dei minori, è necessario l’ISEE minorenni al posto di quello ordinario, visto che in questo caso, per richiedere il beneficio, non è valida l’attestazione ISEE riferita al solo nucleo ristretto.
Il nucleo familiare è ovviamente quello attestato nella DSU valida al momento della presentazione della domanda. Il reddito familiare e il patrimonio mobiliare si determinano secondo i criteri stabiliti dalla legge.
Quando si eroga il REM e quanto spetta
Verificata la presenza dei requisiti di legge attraverso l’ISEE, il Reddito di Emergenza viene erogato per due mensilità a decorrere dal mese in cui viene presentata la domanda. Il suo importo è determinato moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro, ma non potrà comunque essere superiore a 800 euro mensili. Saranno elevabili a 840 euro solo se nel nucleo familiare vi sono disabili gravi o non autosufficienti.
Attenzione però: la scala di equivalenza non considera chi è soggetto ad uno stato detentivo, per tutta la durata della pena, o è ricoverato in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione.
I requisiti per ottenerlo
Secondo quanto riportato anche sul portale dell’Inps, possono usufruire del Reddito di Emergenza solo a quei nuclei familiari che allo stato attuale sono in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
- un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare (riferito al 2019) inferiore a 10.000 euro (in quest’ultimo caso la soglia viene accresciuta di 5.000 euro: per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20.000 euro; in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE);
- un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.
Quando non si ha diritto al Reddito di Emergenza
Non tutti i nuclei familiari possono usufruire indistintamente di questo sostegno economico. Il REM infatti non può essere erogato se nel nucleo familiare vi sono componenti che stanno percependo o hanno percepito una delle indennità previste per i lavoratori danneggiati dall’emergenza Covid.
Si tratta delle indennità riconosciute alle seguenti categorie di lavoratori: autonomi iscritti alle gestioni Inps; liberi professionisti titolari di partita Iva iscritti alla Gestione separata; titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata; stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo; lavoratori agricoli; dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori domestici.
Ma per far scattare l’incompatibilità, basta che al momento della domanda siano presenti, nel nucleo familiare, titolari di pensione diretta o indiretta (fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità); titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda superi la soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo (nel caso di lavoratori in cassa integrazione – ordinaria o in deroga – o per cui è stato richiesto l’intervento del Fondo di Integrazione Salariale, la verifica del requisito si effettua sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali); titolari di Reddito o di Pensione di Cittadinanza.
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