Il rapporto tra nonni e nipoti non è sempre scontato. Le controversie familiari possono rappresentare un grave ostacolo e, in particolare, può diventare difficile mantenerlo se i genitori si separano o divorziano.
Fortunatamente, però, le leggi a tutela di questo rapporto così speciale esistono. Non sono esclusivamente a tutela dei diritti dei nonni. Salvaguardano innanzitutto l’interesse superiore del minore. Recentemente, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16410/2020 si è pronunciata proprio in questo senso, stabilendo che i minori vanno ascoltati. Non solo: l’età non può essere una motivazione valida per non sentire la loro opinione.
Il diritto dei nipoti di essere ascoltati
La storia dalla quale nasce l’ordinanza della Corte di Cassazione in questione, è quella di due nonni, paterni, che si sono rivolti al Tribunale dei Minori per vedere riconosciuto il loro diritto di incontrare la nipote: una bambina di 9 anni collocata presso la casa materna a seguito della separazione coniugale. Il Tribunale però respinge la richiesta ritenendo i nonni non adeguati sia dal punto di vista affettivo che educativo. Così i nonni ricorrono alla Corte di Appello facendo leva sul mancato ascolto della bambina. Nulla da fare anche qui. La vicenda prosegue in Corte di Cassazione, che invece si esprime sulla necessità dell’ascolto del minore. A tal proposito, la Corte, tra le altre disposizioni, cita la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. L’articolo 12, infatti, prevede il diritto dei bambini ad essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni.
L’età non esclude la capacità di esprimersi
Nell’Ordinanza la Corte ha aggiunto che: «La relativa audizione può essere omessa, ma solo nel caso in cui, tenuto conto del grado di maturità del minore medesimo, sussistano particolari ragioni che la sconsiglino; ragioni da indicare in modo puntuale e specifico».
Le ragioni, in questo caso, non sono state esaustive. E infatti: «È da considerare che, nel caso concreto, la corte d’appello ha giustificato il mancato ascolto dicendo semplicemente che la minore “al momento della decisione aveva soli 9 anni” e che l’audizione non era necessaria per l’accertata mancanza di adeguate capacità educative e affettive in capo ai nonni». Motivazioni, quindi, insoddisfacenti, in quanto l’età del minore non implica «necessariamente l’incapacità di discernimento». Inoltre, «il giudizio sulla capacità educativa e affettiva dei nonni, non giustifica il rifiuto di ascolto della minore, quale soggetto portatore di interessi propri e diversi da quelli dei restanti soggetti coinvolti nel procedimento».
Tutele anche per i nonni acquisiti
Il rapporto tra nonni e nipoti è tutelato sia da leggi nazionali che sovranazionali. I riferimenti sono molteplici: l’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo; l’art. 24, comma 2, della Carta di Nizza; la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo; gli artt. 2 e 30 della nostra Costituzione. In particolare, il nuovo art. 317 bis c.c. modificato dal D.Lgs. n. 154/2013, intitolato “Rapporti con gli ascendenti” afferma che i nonni hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. In caso d’impedimento di questo diritto, si può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Sulla base di questi principi la Corte di Cassazione è stata chiamata più volte in causa.
Al riguardo c’è stata anche una sentenza, la n. 19780/2018, che ha riconosciuto ai nonni acquisiti, non biologici, il diritto a conservare con i nipoti un legame stabile e duraturo. Quello che conta è che il nonno o la nonna «si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest’ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico».
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