I requisiti, il calcolo misto o contributivo e le finestre del nuovo anticipo pensionistico quota 100. Il nodo, ancora da chiarire, della decorrenza del pensionamento con opzione donna.
Il decreto collegato alla legge di bilancio 2019, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e approvato dal Consiglio dei ministri il 17 gennaio scorso, contiene importanti novità previdenziali.Le novità di maggior rilievo sono senza dubbio la pensione quota 100 ed la pensione opzione donna. Al momento ne tratteremo deducendo principalmente dalla lettura dell’articolo che regolamenta i due istituti ossia l’art. 14 per la quota 100 e l’art. 16 per l’istituto dell’opzione donna.
Considerato che il decreto è in fase di pubblicazione in Gazzetta, per dare risposte esaustive occorrono ulteriori precisazioni che dovranno essere rese dalle circolari dell’Istituto di previdenza.
Dal 2019 anticipo della pensione con quota 100
La nuova possibilità di pensione anticipata, fruibile al raggiungimento dell’età anagrafica di almeno 62 anni e dell’anzianità contributiva minima di 38 anni, è una disposizione di grande importanza che necessita un approfondimento perché si è creato una variazione all’assetto pensionistico delle pensione anticipata . In breve, oltre la pensione anticipata prevista dalla Monti-Fornero con i previsti requisiti per il 2019 dei 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, viene introdotta una nuova pensione anticipata chiamata appunto “pensione quota 100 “ con 62 anni di età per tutti, uomini e donne, e 38 anni di contribuzione, la cui portata va però attentamente valutata in relazione alle condizioni che essa pone.
Per la quota 100 non sono previste penalizzazioni sul calcolo della pensione. Il calcolo infatti retributivo o misto in base alle attuali regole, sono le seguenti: chi ha almeno 18 anni di contributi versati entro il 31 dicembre 2015, calcola la pensione con il retributivo fino al 31 dicembre 2011 (le annualità successive vengono comunque valorizzate con il contributivo); chi ha contributi versati entro il 31 dicembre 1995 inferiori a 18 anni calcola invece con il retributivo le annualità fino alla fine del 1995, e con il contributivo tutte quelle successive. E’ possibile andare in quota 100 cumulando i contributi versati in diverse gestioni previdenziali, purché non coincidenti.
Stop al lavoro
Un paletto importante riguarda il divieto di continuare a lavorare: chi si ritira con la quota 100 non può avere contemporaneamente redditi da lavoro dipendente o autonomo, con l’unica eccezione dei redditi da lavoro autonomo occasionale fino a 5mila euro lordi annui. Questo, fino a quando non sarà maturata l’età per la pensione di vecchiaia. I dipendenti pubblici devono dare un preavviso di sei mesi
Decorrenza
Importanti le regole sulla decorrenza della prestazione. In linea generale, dal momento di maturazione del diritto, i dipendenti del privato hanno una finestra di tre mesi, quelli del pubblico pari a sei mesi. I primi assegni verranno quindi pagati nell’aprile 2019, e riguarderanno i dipendenti del privato che hanno maturato il requisito entro il 31 dicembre del 2018.
– Requisiti entro il 31 dicembre 2018 (lavoratori privati) e poi ogni 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti: aprile 2019
– Requisiti a partire dal 1° gennaio 2019 (lavoratori privati): dopo tre mesi
– Requisiti entrata in vigore del decreto (lavoratori pubblici) e poi ogni 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti: agosto 2019
– Requisiti a partire dal 1° febbraio 2019 (lavoratori pubblici): dopo sei mesi
In linea con l’inizio dell’anno scolastico (lavoratori Scuola ed Afam): settembre
Per i dipendenti pubblici, come detto, la finestra è invece di sei mesi. La prima uscita 2019 per i dipendenti pubblici, è il primo agosto 2019, con l’eccezione dei dipendenti della Scuola e Afam (alta formazione artistica musicale e coreutica), che invece potranno ritirarsi a partire dal settembre 2019.
Opzione donna
L’articolo 16 del decreto collegato alla legge di bilancio prevede la possibilità di aderire “all’opzione donna “ alle lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1960 e dalle lavoratrici autonome nate entro il 31 dicembre 1959 con anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni al 31 dicembre 2018. Com’è noto alle lavoratrici che scelgono di andare in pensione con l’opzione donna si applica il sistema di calcolo interamente contributivo e, in aggiunta, il meccanismo della finestra mobile.
L’opzione donna si propone come possibile ulteriore “soluzione rosa” in considerazione dell’avvenuta piena equiparazione delle donne agli uomini con riferimento all’età pensionabile. Infatti, il percorso avviato dalla riforma Monti-Fornero ha portato all’innalzamento progressivo per la pensione di vecchiaia fino alla parificazione dei requisiti d’età tra uomo donna che, per il 2019, è posizionato a 67 anni di età con 20 anni di contributi.
Va ricordato che il meccanismo di opzione donna, in deroga ai requisiti pensionistici previsti dalla riforma Monti-Fornero, permette alle sole lavoratrici di accedere alla pensione di anzianità con requisiti più favorevoli, scontando questa agevolazione con un calcolo interamente contributivo del trattamento previdenziale.
Per fare un po’ di storia si rammenta che l’istituto della opzione donna era stato previsto dalla riforma Maroni ed era stato introdotto in via sperimentale nel nostro sistema pensionistico prevedendo come requisiti anagrafici 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 58 anni per le autonome con 35 anni di contributi. Dopo una prima fase di ridotto utilizzo dell’istituto dell’opzione donna, le richieste sono cresciute in maniera più consistente a seguito della riforma Monti- Fornero, che ha notevolmente incrementato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento. In caso di opzione donna si applica poi il meccanismo della finestra mobile, vale a dire 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le autonome. All’opzione donna non si applica invece l’indicizzazione automatica alla speranza di vita.
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