Io e mio fratello siamo comproprietari di una casa ereditata rispettivamente al 50%: lui vi ha la residenza e prima casa, mentre per me risulta essere seconda casa di cui, ovviamente, non ho disponibilità. Vorrei sapere: devo pagare l’Imu?
L’Imu e la Tasi si pagano sugli immobili diversi dall’abitazione principale, e sue pertinenze di categoria C/2, C/6, C/7, nel limite massimo di una per ciascuna categoria catastale. L’esenzione per l’abitazione principale non riguarda le abitazioni cosiddette “di lusso” (A/1, A/8 e A/9) che continuano a scontare sia l’Imu che la Tasi, ove previsto.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Ai fini dell’agevolazione è pertanto necessario il doppio requisito della “residenza anagrafica” e della “dimora abituale” del possessore e del suo nucleo familiare.
Tornando al quesito, se gli unici eredi dell’abitazione sono entrambi i fratelli, l’agevolazione prima casa spetterà solo a chi risiede e dimora nell’abitazione. L’altro, invece, dovrà corrispondere l’Imu e la Tasi sulla sua quota del 50%, secondo le aliquote previste dal Comune di ubicazione dell’immobile, anche se non ne ha la materiale disponibilità.
Cosa c’è da sapere…
Sono equiparate per legge all’abitazione principale le seguenti fattispecie:
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso (detta assimilazione opera a decorrere dal 2015).
Il Comune, inoltre, ha la facoltà di equiparare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
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