Per i pensionamenti dal 1° settembre 2020 la domanda va presentata entro il 30 dicembre 2019.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Miur), con una recente circolare, ha anticipato al 30 dicembre 2019 la scadenza per presentare la domanda di pensionamento a partire dal 1° settembre 2020.
Il termine del 30 dicembre 2019 vale anche per coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico (decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica).
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche devono essere presentate con le seguenti modalità:
- Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro 31 dicembre 2020 (Art. 24, commi 6, 7 e 10 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge n.214/2011 – Art. 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 – Art.. 1 comma 147 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017 n.205);
- Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2018 (opzione per il trattamento contributivo ex art. 1, comma 9 della legge 243/2004 e Art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 – opzione donna);
- Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
- Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti. I dirigenti Scolastici, il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito del Ministero.
Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea. Le domande di trattenimento, ovvero per raggiungere il minimo contributivo, continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 30 dicembre 2019.
Tabella riepilogativa – requisiti pensionistici 2020
Validità ed esame delle domande
Le domande presentate fuori tempo massimo, quindi successivamente al 30 dicembre 2019, non saranno considerate per il pensionamento dal 1° settembre 2020.Inoltre, una volta presentata, non è detto che la domanda venga automaticamente accolta. Dovrà, infatti, essere sottoposta alle necessarie verifiche Inps sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo
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Per qualsiasi problematica attinente l’argomento trattato, o per altra questione di natura previdenziale, il Patronato 50&PiùEnasco offre tutta la consulenza e l’assistenza necessarie.
Gli esperti di 50&PiùEnasco che curano questa Rubrica sono:
Paolo Daprelà, Filomena Ianni, Mauro Torciano, Daniela Toschetti.
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