Anche nel 2020 le donne lavoratrici potranno anticipare i tempi della pensione, esercitando “opzione donna”.
Lo prevede la Legge di Bilancio 2020 che ha esteso la possibilità per le lavoratrici che hanno compiuto, alla data del 31 dicembre 2019, i 58 anni di età se dipendenti e i 59 anni di età se autonome e che siano in possesso di 35 anni di contributi. Le lavoratrici che hanno perfezionato i requisiti anagrafici e contributivi e scelgono Opzione Donna devono, però, considerare che subiranno una riduzione di circa il 30% dell’assegno pensionistico e che il trattamento verrà erogato dopo 12 mesi dal raggiungimento del diritto se dipendenti e 18 mesi se autonome.
Quadro normativo
Sull’Opzione Donna si sono delineate, nel corso degli anni, delle interpretazioni controverse e contraddittorie, che avevano smontato l’impianto iniziale dato dalla Legge n. 243/2004. Una soluzione alle questioni via via sollevate è stata trovata con la Legge di Stabilità per il 2016, che ha fornito una sorta di interpretazione autentica della norma precisando (relativamente alle lavoratrici i cui requisiti pensionistici venivano maturati entro il 31 dicembre 2015 e la decorrenza della pensione, per effetto delle finestre mobili, era successiva a tale data) che le donne, con i requisiti pensionistici al 31/12/2015, per esercitare l’opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, avrebbero potuto aderire al “Progetto Donna” anche se la pensione avrebbe avuto decorrenza successiva al 2015.
In particolare, con il comma 281, dell’art. 1, della legge n. 208/2015, è stato previsto che, con lo scopo di portare a conclusione la sperimentazione (di cui all’art.1, comma 9, della Legge 243/2004) e successive modificazioni, tale facoltà è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita, entro il 31 dicembre 2015, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.
Le novità della Legge di Bilancio 2020
Il Decreto Legge n. 4/2019 aveva riaperto la possibilità per le donne lavoratrici dipendenti di accedere alla particolare pensione di anzianità, se nate entro il 31 dicembre 1960 e, quindi, donne che hanno compiuto 58 anni entro il 31 dicembre 2018 ed alle lavoratrici autonome se nate entro il 31 dicembre 1959 e, quindi, hanno compiuto 59 anni entro il 31 dicembre 2018. Ora, con il comma 476, dell’art. 1, della Legge di Bilancio 2020, la facoltà è stata estesa alle dipendenti con 58 anni di età ed alle autonome con 59 anni di età e 35 anni di contributi, compiuti entro il 2019; quindi, alle dipendenti nate entro il 31 dicembre 1961 ed alle autonome nate entro il 31 dicembre 1960.
Decorrenza della pensione
La decorrenza del trattamento pensionistico è legata al trascorrere di un determinato tempo dal raggiungimento dei requisiti. In particolare, per:
• le lavoratrici dipendenti, dopo 12 mesi dal raggiungimento del diritto,
• per le lavoratrici autonome, 18 mesi dalla maturazione dei requisiti.
Presentazione della domanda
La richiesta può essere presentata anche il mese precedente la decorrenza della pensione e non al momento del raggiungimento dei requisiti. In merito, l’Inps è intervenuto varie volte per precisare la questione. Con messaggio n. 1182/2017 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’Opzione Donna. L’Istituto di Previdenza ha precisato che le lavoratrici interessate possono presentare in qualsiasi momento, anche successiva all’apertura della finestra mobile, la domanda di pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto nelle diverse Gestioni previdenziali, nonché l’obbligo di cessazione del rapporto di lavoro dipendente per il conseguimento del predetto trattamento pensionistico.
In considerazione di quanto indicato la domanda per l’accesso all’Opzione Donna può essere presentata in qualsiasi momento, anche successivo all’apertura della finestra mobile; ciò comporta che la decorrenza sarà successiva alla stessa finestra e deve intervenire la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
La richiesta per l’opzione del calcolo della pensione di anzianità con il sistema contributivo potrà essere presentata anche il mese precedente la decorrenza della pensione e non quando si raggiungono i requisiti richiesti per l’accesso.
Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2020
Dipendenti pubbliche e private:
– 35 anni di contributi al 31/12/2019;
– 58 anni di età, nate entro il 1961;
– Decorrenza dopo 12 mesi dal diritto perfezionato.
Lavoratrici autonome:
– 35 anni di contributi al 31/12/2019;
– 59 anni di età;
– Decorrenza dopo 18 mesi dal diritto perfezionato.
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