Cercando di fornire risposte semplici, vediamo di chiarire cosa cambierà in tema di pensioni nel corso dell’anno entrante.
Con la Legge di Bilancio 2020 e con provvedimento di legge dello scorso anno (Decreto Legge n. 4 e Legge di Conversione n. 26) in tema di riforme delle pensioni sono state introdotte importanti novità. Sembra, comunque, che per fare cassa non si possa fare a meno di intervenire sulle pensioni. Pensiamo alla manovra economica di fine 2011 (Legge Fornero) che ha scontentato tutti e, nonostante siano passati nove anni, restano tanti dubbi che assillano i prossimi e futuri pensionandi. Le domande sono sempre le stesse: quando andrò in pensione? e con quanto? proviamo ad indicare in modo semplice cosa cambia quest’anno.
QUOTA 100
Introdotta in via sperimentale per il triennio 2019/2021, consente di andare in pensione in anticipo, maturando “Quota 100” come somma di età (almeno 62 anni) e contribuiti (almeno 38). Sarà fruibile fino al 31 dicembre 2021, termine entro il quale vanno maturati età e contributi (per conseguire il diritto), ma la domanda di pensionamento potrà essere fatta anche successivamente. Ne possono fruire tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati sia del settore privato e pubblico. Sono esclusi Forze armate, Forze di polizia e Polizia penitenziaria; personale operativo dei Vigili del fuoco; Guardia di Finanza. Con “Quota 100” sono previste le “finestre” che fissano la decorrenza della pensione dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori del settore privato e di sei mesi per i dipendenti pubblici. Va chiarito, poi, che per questa prestazione è previsto un assegno più magro, visto che si cessa prima l’attività lavorativa (62 anni) e quindi ci sono meno anni di contribuzione. Inoltre, il coefficiente di calcolo applicato è più basso per le età più giovani, dato che il montante accumulato viene spalmato su più anni di erogazione. Secondo calcoli ministeriali, il taglio della pensione cresce dal 5% circa in caso di anticipo di un solo anno, mentre va oltre il 30% se l’anticipo supera i 4 anni. Se si tiene conto però che la prestazione si percepisce per più tempo, la riduzione passa allo 0,22% per un solo anno di anticipo, mentre è del 9% per chi lascia il lavoro quest’anno anziché nel 2026 (al compimento di 67 anni di età e qualche mese per la vecchiaia). Sempre l’attuale legge in vigore prevede anche la non cumulabilità di “Quota 100” con i redditi da attività lavorativa superiore a € 5.000 l’anno. Divieto che durerà fino alla data in cui il pensionato compia l’età di vecchiaia, ossia 67 anni. È questa una condizione che scoraggia gran parte degli aventi diritto a cominciare, per esempio, dai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e Coldiretti) che sono obbligati a cessare le loro attività per accedere a questa nuova prestazione, nonché chi possiede elevata professionalità che, come è noto, se va in pensione si dedica a prestare consulenze.
PROROGATA L’OPZIONE DONNA
È prorogata di un anno la misura di prepensionamento cosiddetta “opzione donna”. Possono ottenere la pensione le lavoratrici, dei settori pubblico e privato, dipendenti o autonome, che entro il 31 dicembre 2019 hanno compiuto 58 anni di età se lavoratrici dipendenti ovvero 59 anni di età se lavoratrici autonome, in presenza anche di almeno 35 anni di contribuzione. Avvalendosi di “opzione donna”, le lavoratrici possono mettersi prima a riposo in cambio, però, di ricevere la pensione calcolata tutta con il sistema contributivo (e non anche retributivo) e non prima di 12 mesi (lavoratrici dipendenti) o 18 mesi (lavoratrici autonome) dalla maturazione dei requisiti. La scelta non è indolore poiché il calcolo “contributivo” comporta spesso una decurtazione dell’assegno di circa 25-30% che resta poi per tutta la vita. Questa prestazione è comunque compatibile con eventuali redditi da lavoro dipendente, autonomo e parasubordinati.
PENSIONE ANTICIPATA
Almeno per la pensione anticipata (ex Anzianità) il Decreto Legge n. 4/2019 ha disposto la cancellazione dell’adeguamento all’aspettativa di vita fino al 2026, cristallizzando il requisito contributivo unico previsto per detta prestazione, a 41 anni e 10 mesi per le donne, a 42 e 10 mesi per gli uomini, e a 41 anni per i precoci (chi ha iniziato a lavorare prima dei 19 anni di età). La novità ha avuto effetto dal 1° gennaio 2019 annullando in questo modo l’incremento di 5 mesi già previsto. La possibilità di accesso a tale pensione, però, si consegue trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti. Non è prevista la distinzione tra dipendenti pubblici e privati, a differenza di quanto indicato nella “Quota 100”.
APE SOCIALE
È disponibile anche quest’anno l’anticipo pensionistico (Ape) nelle tre versioni: sociale, volontario, aziendale. Tre soluzioni che consentono di ottenere uno scivolo economico verso la pensione vera e propria. In particolare l’Ape Sociale è a carico della fiscalità generale, un sorta di prepensione assistenziale di accompagno alla pensione. Per accedere a questo anticipo gratuito occorre avere 63 anni di età, rientrare in una delle quattro categorie di beneficiari (disoccupati, caregivers, invalidi civili, addetti a mansioni gravose) e, al momento, 30 o 36 anni di contribuzione. La prestazione viene concessa fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia e l’importo è pari a quello della pensione maturata al momento della domanda dell’Ape, con un massimo di € 1.500 lordi mensili erogati per 12 mensilità l’anno. Occorre, poi, aver smesso di lavorare, ma successivamente detta prestazione è compatibile con la ripresa dell’attività lavorativa se da quest’ ultima deriva un reddito fino a € 8.000 l’anno da lavoro dipendente e fino a € 4.800 da lavoro autonomo. Nella Tabella A che si riporta è indicato come ottenere quest’anno alcune importanti prestazioni di pensione, tenendo conto dell’età e dei requisiti contributivi richiesti.
Infine in applicazione delle particolari normative evidenziate i chiarimenti e gli approfondimenti (possibili scelte e, tra queste, le più convenienti) si consiglia di rivolgersi al nostro Patronato 50&PiùEnasco, che con esperti operatori assiste da sempre gratuitamente su tutto il territorio nazionale.
Per il 2020 minimi aumenti alle pensioni
Minimi aumenti per le pensioni in pagamento quest’anno. Il decreto interministeriale Economia – Lavoro di fine novembre ha ufficializzato il valore di riferimento per la rivalutazione delle pensioni all’inflazione dello 0,4% pari alla variazione del costo della vita stimato per il 2019. Tale percentuale è più bassa rispetto alla previsione dello 0,6% indicata nel numero di dicembre dalla Rivista 50&Più. Si riportano nella Tabella A i nuovi valori elaborati a normativa vigente. In via generale, per tutte le classi di importo i pensionati ricevono aumenti mensili lordi difficilmente superiori a € 10. È stato confermato all’1,1% il tasso di rivalutazione già applicato lo scorso anno. Dunque, in questo mese, non c’è alcuna compensazione, né in positivo né in negativo, rispetto a quanto percepito nel 2019. Con l’incremento dello 0,4% l’importo minimo mensile delle pensioni per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e Coldiretti), è pari a € 515,06; la pensione al “milione di lire” sale a € 651,50; la pensione sociale passa a € 378,94, mentre l’assegno sociale è pari a € 458,82.
Questi trattamenti, erogati ad oltre 2,5 milioni di pensionati, segnano un progressivo mensile di circa 2 euro. Cosa dire…
Per qualsiasi problematica attinente l’argomento trattato, o per altra questione di natura previdenziale, il Patronato 50&PiùEnasco offre tutta la consulenza e l’assistenza necessarie.
Gli esperti di 50&PiùEnasco che curano questa Rubrica sono:
Paolo Daprelà, Filomena Ianni, Mauro Torciano, Daniela Toschetti.
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