Avvalersi del testamento solidale – devolvere cioè parte dei propri beni a enti e associazioni del Terzo Settore – è sempre più una scelta consapevole.
Devolvere parte dei propri beni a enti e associazioni del Terzo Settore? Si chiama “testamento solidale” e, negli ultimi anni, sta prendendo sempre più piede. Sarebbero 5,5 milioni gli italiani che hanno già previsto un lascito solidale (o sono intenzionati a farlo). Lo mostra un’indagine del Comitato Testamento Solidale che evidenzia come, nel 2023, l’82% degli over 50 era a conoscenza di questa opportunità. Nel 2021 si trattava del 73%. Scegliere di avvalersi del testamento solidale, però, deve essere una scelta consapevole che va pianificata in maniera oculata.
Cosa devolvere
Spesso si pensa che il testamento solidale sia ad appannaggio dei ceti più abbienti, ma non è così. Si possono devolvere anche piccoli importi. Nello specifico, il lascito può riguardare: somme di denaro, azioni, titoli d’investimento, beni immobili (come una casa) o mobili (ad esempio gioielli), ma anche la polizza vita.
Non si può però devolvere tutto, bisogna infatti tener conto dei “legittimari”. Si tratta dei soggetti a cui, la legge riserva una quota di eredità: il coniuge o il soggetto unito civilmente, i figli o, in assenza di figli, gli ascendenti, cioè il padre o la madre. Non rientrano nei “legittimari” i fratelli e le sorelle. Il testatore, dunque, non può disporre liberamente di questa quota. Può farlo, però, per la parte di eredità di cui dispone, e che può riservare a soggetti diversi dai legittimari, come ad esempio le associazioni non a fine di lucro.
Tre tipi di testamento
Pubblico, olografo e segreto: questi sono i tipi di testamento tra cui poter scegliere. Nel primo caso, il testamento pubblico, il testatore deve recarsi dal notaio insieme a due testimoni. Deve esporre le proprie volontà che il notaio dovrà trascrivere così come sono state dichiarate. Quando avviene il decesso del testatore, il notaio procede alla pubblicazione del testamento.
Diverso il caso se si opta per l’olografo: in questo caso è il testatore che deve scrivere integralmente, di proprio pugno, le sue volontà. Vietato utilizzare strumenti elettronici o meccanici come pc, tablet o smartphone. Non può essere scritto neanche da un terzo sotto dettatura. Per evitare che possa venire alterato o smarrito, dopo la morte del testatore, il documento olografo può essere affidato ad un soggetto di fiducia o depositato presso un notaio.
Infine, c’è il testamento segreto: in questo caso il testatore, alla presenza di due testimoni, deve consegnare a un notaio il testamento in un plico già sigillato. Questo plico resta segreto perché nessuno può leggerlo. A differenza dell’olografo, può essere scritto attraverso l’utilizzo di mezzi meccanici. Deve inoltre essere sottoscritto dal testatore in calce (se è stato scritto di proprio pugno), oppure su ciascun foglio.
I costi
Se si opta per il testamento olografo, i costi del deposito fiduciario sono normalmente esigui. Per quanto riguarda il testamento pubblico, invece, si sale un po’ di prezzo, a seconda della complessità della consulenza resa e dell’atto ricevuto. Se si predilige invece un testamento solidale, la cifra o i beni devoluti alle associazioni o agli enti non sono soggetti a tassazione. Questo significa che il lascito è netto, dal momento che non ci sono imposte di successione.
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