Poche assunzioni, e spesso precarie, rispetto agli iscritti nelle liste di collocamento mirato e alle risorse messe a disposizione attraverso il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.
Per incentivare l’occupazione delle persone disabili occorre fare di più. Ne è convinta la Corte dei Conti che ha messo in luce diverse criticità di sistema nella relazione sulla gestione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (2016-2021).
In Italia solo 1 disabile grave su 3 è occupato
Secondo gli ultimi dati Istat disponibili riportati dalla Corte dei Conti, aggiornati al 2019, nel nostro Paese vivono 3 milioni e 150 mila persone con disabilità. Sono soprattutto persone anziane (quasi 1,5 milioni di over 75). Il 29% dei disabili vive da solo.
Nella fascia di età fra i 15 ed i 64 anni risulta occupato solo il 32,2% delle persone che soffrono di limitazioni gravi, a fronte del 59,8% dei normodotati.
L’inclusione lavorativa attraverso il collocamento mirato
Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili è stato introdotto dalla legge n. 68 del 1999, che disciplina il cosiddetto “collocamento mirato”: una serie di misure “che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nella posizione lavorativa adatta – si legge all’art. 2 della Legge -, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione”.
I datori di lavoro pubblici e privati sono quindi tenuti ad assumere un determinato numero di lavoratori disabili, in misura proporzionata alle dimensioni dell’azienda e con riferimento al personale occupato sul territorio nazionale, in base ai criteri definiti dalla stessa Legge n. 68 (sono le cosiddette “quote di riserva”). A fronte di questo obbligo, la legge riconosce agevolazioni ai datori di lavoro attraverso l’erogazione delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.
Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
Dal 1° gennaio 2016 le risorse del Fondo sono erogate sotto forma di un incentivo della durata massima di 3 anni (5 anni per la disabilità psichica). Il beneficio è riconosciuto dall’Inps a conguaglio in base ai dati per il calcolo dei contributi trasmessi nelle denunce mensili cui sono tenuti i datori di lavoro. Un sistema che ha consentito rispetto al passato di avere maggiore certezza delle risorse a disposizione.
L’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore disabile, assunto a tempo indeterminato. Questo in caso di riduzione della capacità lavorativa maggiore del 79%; oppure per l’incentivo quinquennale destinato alle assunzioni di lavoratori con disabilità intellettiva e capacità lavorativa ridotta di più del 45%. Per i lavoratori disabili con una riduzione compresa fra il 67 ed il 79%, invece, la misura dell’incentivo è pari al 35% della retribuzione mensile lorda.
Per avere un’idea delle risorse a disposizione, nel solo 2021 sono stati trasferiti all’Inps complessivamente quasi 77 milioni e mezzo di euro.
In sei anni assunte meno di 12mila persone con disabilità su oltre 900mila iscritte al collocamento mirato
Per la Corte dei Conti “sono necessari interventi su più fronti per rendere più efficiente ed efficace la gestione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili”.
I lavoratori disabili assunti nel periodo 2016-2021 sono stati infatti appena 11.882, molto meno degli iscritti alle liste del collocamento mirato. Secondo l’ultima Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n. 68/1999 disponibile, a fine 2018 risultavano già iscritte alle liste oltre 900mila persone.
Alla luce dei dati della Corte dei Conti, inoltre, nel 2016-2017 c’è stato un picco per l’occupazione delle persone disabili (rispettivamente, 3.089 e 2.999 assunte); ma negli anni successivi l’andamento si è stabilizzato su valori molto più contenuti. Sono 1.561 i lavoratori disabili assunti nel 2021. Ancora, la maggior parte delle persone avviate al lavoro attraverso i benefici (4.806) presenta una disabilità compresa fra il 67 e il 79%; mentre su 2.853 lavoratori con disabilità intellettuale e psichica, circa la metà è stata assunta solo a tempo determinato.
Per la Corte dei Conti c’è un utilizzo non efficiente dei finanziamenti
A fronte di stanziamenti statali in aumento, le tempistiche di impiego non si sono dimostrate adeguate a un’efficace programmazione delle risorse. Inoltre, spiega la relazione della Corte dei Conti, “è emerso un utilizzo non efficiente delle fonti che concorrono al finanziamento del Fondo”. Queste risorse derivano dai contributi versati dai datori di lavoro per l’esonero dall’obbligo di assunzione; ci sono poi i versamenti effettuati da privati a titolo spontaneo e solidale. “Nel primo caso difettano, infatti, i controlli sul rispetto dell’obbligo – precisa la Corte -; nel secondo caso è mancata un’adeguata campagna informativa che rendesse nota l’iniziativa benefica al grande pubblico”.
A pesare sull’inefficiente gestione delle risorse anche la mancanza di coordinamento e di comunicazione fra le amministrazioni coinvolte: Governo, Inps, Regioni. Un mancato coordinamento “cui l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità non è riuscito a far fronte”. Questo nonostante l’organismo sia stato istituito proprio per fornire un supporto nell’elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità; fra cui quelle per l’occupazione dei disabili.
Sulla raccolta e scambio di dati pesa anche la mancata implementazione della banca dati del collocamento mirato prevista dalla legge n. 68: a più di 20 anni di distanza, solo lo scorso 23 febbraio è arrivato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo dello strumento.
Bisogna essere più rapidi ed efficaci: le raccomandazioni della Corte dei Conti
Fra le raccomandazioni della Corte dei Conti, c’è dunque la rapida entrata a regime della banca dati del collocamento mirato; una programmazione efficace delle risorse da mettere in campo annualmente per il finanziamento del Fondo nazionale e, più in generale, dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità; controlli costanti sull’efficacia dell’utilizzo delle risorse a disposizione per l’occupazione dei disabili, con criteri di facile riscontro.
Ancora, la Corte propone di intensificare i lavori dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; l’organo è stato istituito dalla legge n.18/2009 di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili. Così come serve una rapida definizione dei Lep (Livelli essenziali delle prestazioni); questo “dal momento che gli stessi risultano essere coessenziali al godimento pieno del diritto ad un’occupazione adeguata e dignitosa da parte del lavoratore disabile”.
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