Per fronteggiare la nuova ondata da Covid-19, causati in gran parte dalla variante Omicron, il Consiglio dei Ministri ha approvato nuove misure in merito alla prevenzione e alle vaccinazioni.
Il fine ultimo del provvedimento, infatti, è quello di “rallentare” la curva dei contagi e fornire una protezione più efficace a tutte quelle persone maggiormente a rischio. È per questo che è stato introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 50 e l’utilizzo del green pass rafforzato per accedere a numerose attività e servizi.
Obbligo vaccinale per gli over 50 sul luogo di lavoro
Dal 15 febbraio per accedere ai luoghi di lavoro del settore pubblico e privato gli over 50 dovranno esibire il green pass rafforzato. La vaccinazione può essere omessa solo in caso di accertato pericolo per la salute, comprovato da certificato medico, o per guarigione a seguito di positività al Covid. Per tutti coloro che entro il 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale o che in tale data non abbiano ancora effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale o non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità della certificazione verde è prevista una sanzione di 100 euro.
Obbligo vaccinale per gli over 50: cosa succede senza green pass rafforzato?
A fronte dei cambiamenti introdotti a partire dal 15 febbraio tutti i lavoratori over 50 dovranno esibire il green pass rafforzato – ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione o di avvenuta guarigione – per accedere al luogo di lavoro. Nel caso i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale comunichino di non essere in possesso della certificazione verde rafforzata o ne fossero sprovvisti al momento dell’accesso, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento. Inoltre, la violazione della norma e l’accesso al luogo di lavoro senza opportuna certificazione è punita con una sanzione che va dai 600 euro ai 1.500.
Green pass: quali sono le differenze tra quello base e quello rafforzato?
Rimangono attive le due tipologie di green pass, quello base e quello rafforzato, che permettono però l’accesso ad attività diverse. Da lunedì 10 gennaio e fino alla conclusione dello stato di emergenza (stipulata al momento al 31 marzo 2022), il green pass rafforzato sarà necessario per accedere ad alberghi e strutture ricettive con relativi servizi di ristorazione; sagre e fiere; convegni e congressi; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto e mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Il green pass “base”, invece, si otterrà grazie all’esito negativo di un tampone antigenico o molecolare e da giovedì 20 gennaio permetterà di accedere ai servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti) e alle visite in presenza con detenuti all’interno di istituti penitenziari per adulti e minori. Mentre da martedì 1° febbraio renderà possibile l’accessi a uffici pubblici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali ad eccezione di quelle utili al soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.
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