L’introduzione dell’obbligo vaccinale non è stata né illegittima, né sproporzionata. La Corte Costituzionale si è pronunciata in merito al provvedimento introdotto nel 2021 come strumento per frenare la diffusione del virus SarsCov2.
Contro la legittimità dell’obbligo vaccinale si erano schierati i tribunali di Brescia, Catania e Padova, il Tar della Lombardia e il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia: lo scontro aveva interessato i Decreti legge 44/21 e 24/21, che istituivano l’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari, pena la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino al 31 dicembre di quest’anno, poi interrotto dal nuovo governo lo scorso primo novembre (con un nuovo Decreto legge, il 162/22).
Secondo gli uffici giudiziari che hanno presentato ricorso, si configurava un’illegittimità per la mancata previsione, per i non vaccinati, della possibilità di essere impiegati in mansioni che non prevedessero il contatto con il pubblico. Contestato anche l’obbligo per chi svolgeva il lavoro a distanza e dunque senza rischi di contagio. Infine, è stata anche impugnata l’imposizione della somministrazione senza la garanzia che il vaccino non provocasse effetti collaterali.
La decisione della Corte
La Corte, come si legge in una nota del suo Ufficio di comunicazione e stampa, “ha ritenuto inammissibile per ragioni processuali, la questione relativa all’impossibilità per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano adempiuto all’obbligo vaccinale, di svolgere l’attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali. Sono state invece ritenute non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull’obbligo vaccinale del personale sanitario. Ugualmente non fondate, sono state ritenute le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell’obbligo e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso. Questo sia per il personale sanitario, sia per quello scolastico”.
Le categorie interessate dall’obbligo vaccinale
L’obbligo vaccinale, infatti, non ha riguardato solo il personale della sanità, coinvolto comunque prima degli altri perché interessata dall’impatto maggiore dell’emergenza. Il 15 dicembre dello scorso anno l’obbligo è stato esteso anche al personale scolastico, della difesa, della sicurezza. Ma anche del soccorso pubblico, della polizia locale e del personale penitenziario. Il 5 gennaio 2022, il Consiglio dei Ministri aveva esteso l’obbligo anche al personale universitario senza limiti di età. E a tutti i cittadini over 50. La pena? Una sanzione di 100 euro, introducendo l’obbligo di presentare il green pass rafforzato sui luoghi di lavoro per verificare l’adempimento, pena la sospensione dal proprio incarico, oltre a sanzioni comprese fra i 600 e il 1500 euro in caso di violazione.
Interessi individuali e collettivi
La pronuncia della Corte fa riferimento al bilanciamento fra interessi individuali e collettivi. Che vanno preservati in tempi di pandemia, secondo il principio del rispetto dell’autodeterminazione del singolo fino a quando non si trovi in contrasto con la salvaguardia del benessere della comunità.
Le multe per gli inadempienti
In questo mese arriveranno le multe da 100 euro per il mancato adempimento alla vaccinazione. I destinatari sono gli over 50, nel periodo compreso fra l’8 gennaio e il 15 giugno scorsi. La sanzione interesserà anche medici e operatori sanitari. Non solo, lavoratori impiegati nelle strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie. Ma anche il personale scolastico, della difesa, e tutte le categorie interessate, comprese le istituzioni di alta formazione.
L’ammontare complessivo delle multe è stimato in circa 200 milioni di euro, per circa 2 milioni di persone, residenti soprattutto tra Friuli Venezia Giulia, Calabria e Abruzzo, con il più alto numero di non vaccinati.
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