Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate rispetto alle novità sul Superbonus. Nella Circolare 13/E sono specificate le nuove aliquote di detrazione, le scadenze per villette e condomini e il recupero dell’agevolazione da quattro a dieci anni. Risultato delle modifiche messe in atto con il Decreto Aiuti – quater, la Legge di Bilancio 2023 e il Decreto Cessioni.
Novità sul superbonus: i condomini
Il Superbonus si applica nella misura del 110% alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 dai condomini e dalle persone fisiche, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se di un unico proprietario o in comproprietà fra più persone fisiche. Per le spese sostenute nel 2023, la detrazione spetta agli stessi soggetti al 90%. Mentre nel 2024 scenderà al 70% e nel 2025 al 65%. Le detrazioni si applicano anche alle spese sostenute dalle persone fisiche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o edificio.
Eccezioni
Le modifiche non si applicano agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) sia stata presentata prima del 25 novembre 2022. O ai lavori effettuati dai condomini per i quali la Cila sia stata depositata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ne ha approvato l’esecuzione risulti adottata entro il 18 novembre 2022. Nessuna modifica nemmeno per gli interventi effettuati dai condomini per i quali la Cila risulti presentata al 25 novembre 2022 e la delibera assembleare si sia svolta tra il 19 e il 24 novembre 2022. O, ancora, per demolizioni e ricostruzioni di edifici per i quali al 31 dicembre sia stata presentata istanza per acquisizione di titolo abitativo.
Nel rispetto di queste condizioni, si mantiene il diritto a fruire dell’aliquota del 110% per le spese sostenute entro la fine del 2023, che diventerà del 70% nel 2024 e del 65% nel 2025.
Unità unifamiliari
Per le unità unifamiliari il Superbonus è stato prorogato al 30 settembre, a patto che al 30 settembre dello scorso anno fosse stato effettuato almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Per gli interventi avviati dal primo gennaio 2023, la detrazione è del 90% per le spese sostenute entro la fine dell’anno, a condizione che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che lo stesso immobile sia adibito ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito non superiore ai 15 mila euro.
Edifici Iacp, Istituto Autonomo Case Popolari
Rispetto agli interventi su edifici condominiali popolari, la detrazione resta del 110% per le spese sostenute fino alla fine del 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Possono usufruire della detrazione anche le Onlus, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, che provvedano a installare impianti fotovoltaici in aree o strutture non pertinenziali, che possono essere di proprietà di terzi, diverse dagli immobili dove sono realizzati gli interventi trainanti rientranti nel Superbonus, a condizioni che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti a vincoli.
Per le Onlus, le Odv e le Aps che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, il Decreto Aiuti – quater ha inserito un ulteriore periodo che dispone la proroga della detrazione al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
I rimborsi fiscali: le novità sul superbonus
Il Decreto Cessioni, come specificato dalla Circolare, ha stabilito infine che il contribuente potrà ripartire il beneficio fiscale non più in quattro ma in dieci anni, a decorrere dal periodo di imposta 2023.
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