Nuovo Decreto Legge per cercare di contenere il contagio da Coronavirus e nuove misure, questa volta orientate ad inasprire le sanzioni per chi non rispetta le disposizioni in atto e per chi, trovato positivo al test, viola la quarantena.
Il testo approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri, prevede infatti, che il “mancato rispetto delle misure di contenimento”, ovvero l’uscire di casa senza un valido motivo, sia punito con il pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non più con i 206 euro previsti dall’articolo 650 del codice penale fin qui applicato.
Chi è sottoposto a quarantena, in quanto risultato positivo al virus, ha il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione; nel caso dovesse intenzionalmente allontanarsi da casa è punito con una pena che varia da uno a cinque anni di reclusione.
Inasprimento delle sanzioni anche per pubblici esercizi, attività produttive o commerciali che dovessero violare le norme anti-contagio: alla sanzione amministrativa si aggiunge la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di violazione reiterata le sanzioni vengono raddoppiate e applicate fino al massimo della pena.
Deliberata anche la possibilità per le Regioni di adottare misure più restrittive rispetto a quelle decise dal Governo (ma in coordinamento con esso), qualora la situazione sanitaria locale lo richiedesse.
Nel Decreto sono anche sintetizzate tutte le regole stilate nei dpcm che si sono succeduti in queste ultime settimane, così da dare un quadro completo ed organico della normativa vigente.
In sintesi, le misure finora prese sono:
- la limitazione della circolazione delle persone, compresa la possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora, o di entrare o uscire dal territorio nazionale se non per spostamenti individuali, limitati nel tempo e nello spazio e motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute;
- il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per chi è in quarantena perché contagiato e quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con loro;
- la chiusura di musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
- il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
- la sospensione delle cerimonie civili e religiose e sospensione di eventi e competizioni sportive, anche privati;
- la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
- la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività commerciali ad eccezione di quelle che garantiscono beni alimentari e di prima necessità che devono comunque assicurare le distanze anti contagio;
- la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
- la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
- l’obbligo che le attività consentite si svolgano con misure idonee a evitare assembramenti e garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, con adozione di strumenti di protezione individuale.
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