Le date per la presentazione della dichiarazione e per le operazioni di conguaglio sono cambiate. La nuova scadenza è entro il 30 settembre, ma chi presenterà il Modello 730/2020 a maggio potrebbe percepire le somme a conguaglio già nel mese di giugno e i pensionati a luglio.
L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo nel nostro Paese dovuta alla diffusione del Coronavirus avrà effetti anche sulla presentazione del Modello 730/2020: è cambiato radicalmente il calendario della dichiarazione, e cambieranno le modalità di erogazione dei rimborsi Irpef.
Il D.L. n. 9/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 02 marzo, anticipa a quest’anno le nuove tempistiche originariamente introdotte – con effetto dal 2021 – dalla legge di Bilancio 2020. In particolare, il provvedimento prevede che il Modello 730 potrà essere presentato entro il 30 settembre 2020 e che l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile il Modello 730 Precompilato non più entro il 15 aprile, ma entro il 5 maggio.
I sostituti d’imposta, invece, dovranno consegnare entro il 31 marzo la CU2020 ai loro dipendenti, mentre i pensionati e tutti coloro che hanno percepito nel 2019 somme dall’Inps a titolo di integrazioni salariali dovranno rivolgersi ad un Caf oppure ad un Professionista abilitato per avere la Certificazione. In alternativa potranno farne richiesta direttamente all’Inps o prelevarla sul portale dell’Istituto di Previdenza, se in possesso del Pin per accedervi.
Nessun ritardo è previsto sull’erogazione dei rimborsi in busta paga, poiché il rimborso dovrebbe arrivare nella prima retribuzione utile e comunque non oltre il mese successivo alla liquidazione del modello. Secondo le nuove disposizioni nonostante il termine di presentazione della dichiarazione sia stato posticipato al 30 settembre, i contribuenti potranno ricevere il conguaglio anche in anticipo rispetto a quanto è avvenuto sino ad oggi.
Il sostituto d’imposta, infatti, dovrà provvedervi non più a scadenze fisse (retribuzioni di luglio ovvero pensione di agosto o settembre), ma in occasione della prima retribuzione utile e, comunque, entro quella di competenza del mese successivo a quello in cui ha ricevuto il prospetto di conguaglio ovvero, per i pensionati, a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati della liquidazione (cosiddetto modello 730/4).
In altri termini chi presenterà il modello 730 al Caf nel mese di maggio potrebbe percepire il conguaglio già nel mese di giugno o, al più tardi, nel mese di luglio se pensionato.
È ovvio che in questo particolare momento è molto difficile ipotizzare che le tempistiche saranno rispettate, tuttavia, salvo ulteriori disposizioni, è possibile prevedere che lo slittamento dei termini al 30 settembre non avrà alcun ritardo per coloro che presenteranno il Modello 730 entro il mese di giugno. Al contrario chi si attarderà e si presenterà al Caf nel mese di settembre avrà il conguaglio (a credito oppure a debito) entro il mese di novembre oppure, al più tardi, entro dicembre.
Chi non ha un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, perché ha perso il lavoro, oppure chi è andato in pensione da poco tempo, e non sa se l’Inps liquiderà il trattamento spettante entro i mesi successivi, potrà sempre presentare il Modello 730 “Dipendenti senza sostituto”, grazie al quale sarà l’Agenzia che erogherà il credito entro sei mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione.
Anche quest’anno nella dichiarazione dei redditi Modello 730/2020 ci sono nuove possibilità di detrazione/deduzioni e nuovi crediti d’imposta. In particolare, per tutti coloro che effettueranno erogazioni liberali in denaro per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d’imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate. Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Per favorire l’acquisto di veicoli elettrici, tutti coloro che hanno istallato nei loro condomini, o nelle loro abitazioni, delle colonnine per la ricarica delle auto alimentate ad energia elettrica potranno beneficiare della detrazione del 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 3.000 euro lordi. La detrazione spetta per gli interventi realizzati dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, ed è ripartita in 10 rate di pari importo.
Ulteriori detrazioni spettano poi agli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate: i dipendenti con un reddito complessivo che non sia mai stato superiore ai 28.000 euro, hanno diritto a una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.
Inoltre, sono previste detrazioni del 50% sulle spese per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione, ripartite in 5 quote annuali con uguale importo.
Chi effettua, invece, delle donazioni liberali verso enti gestori o proprietari di impianti sportivi pubblici, può beneficiare di un credito d’imposta pari al 65% per un massimo del 20% del proprio reddito imponibile, suddiviso in 3 quote annuali uguali.
Una novità che interessa molte famiglie riguarda il limite di reddito complessivo dei figli per essere considerati a carico, fino ai 24 anni d’età, che viene elevato a 4.000 euro: più di 1.000 euro in più rispetto allo scorso anno.
Aumenta anche il limite massimo delle detrazioni per le spese d’istruzione sostenute nel 2019, che sarà pari a 800 euro. La detrazione spetta per le spese di istruzione per la frequenza di scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori (tasse, contributi, mensa e gite scolastiche)
Dal 2020, inoltre, gli eredi delle persone decedute nel 2019 o entro la data ordinaria di presentazione della dichiarazione, potranno utilizzare il modello 730 per la dichiarazione dei redditi del deceduto che avrebbe avuto i requisiti per tale modello.
Sospensioni dei versamenti tributari e contributivi
Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. del 17/03/2020, n. 70 (edizione straordinaria) il D.L. n. 18/2020 contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il “Decreto Cura Italia”, in vigore dal 17 marzo scorso.
Tra le varie disposizioni assumono particolare rilevanza le sospensioni dei versamenti tributari e contributivi. Il Decreto, all’art. 68 dispone la sospensione dei termini di versamento in scadenza nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020 delle somme derivanti da:
– cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;– avvisi di accertamento e avvisi di addebito Inps esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010.
La sospensione opera anche per:
– gli atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione;– gli atti di ingiunzione fiscale emesse dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910;
– gli atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.
I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020.
Contestualmente è disposta, la proroga di due anni, ovvero al 31/12/2022, dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli Uffici, nonché la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento da parte dell’Agente della riscossione.
È previsto inoltre il differimento al 01 giugno 2020, in quanto il 31 maggio cade di domenica, dei termini di versamento delle somme dovute ai fini della “rottamazione dei ruoli”, nonché dello “stralcio e saldo” rispettivamente in scadenza il 28/2/2020 e 31/03/2020.
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