La documentazione sanitaria necessaria dovrà essere presentata solo al datore di lavoro e non più anche all’Inps. Questo per contrastare l’aumento dei contenziosi, garantire un’applicazione delle norme coerente con la flessibilità del lavoro e tutelare le lavoratrici.
La maternità diventa più flessibile. Le lavoratrici che scelgono di lavorare all’ottavo mese di gravidanza o fino al parto dovranno presentare la relativa documentazione sanitaria solo ai datori di lavoro e non più anche all’Inps. Le nuove regole valgono sia per le dipendenti del settore privato che per le autonome iscritte alla Gestione Separata.
In questo modo, si ribadisce che un’eventuale tardiva, errata o mancata presentazione dei documenti incide solo su eventuali responsabilità del datore di lavoro e non sul diritto all’indennità di maternità.
Le regole per lavorare dopo il settimo mese di gravidanza
Il decreto legislativo n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) riconosce due facoltà alle lavoratrici in gravidanza: astenersi dal lavoro a partire dall’ottavo mese e nei quattro successivi al parto oppure esclusivamente dopo la nascita del figlio ed entro i cinque mesi successivi all’evento. In entrambi i casi, la lavoratrice deve corredare la domanda di congedo di maternità della certificazione di uno specialista ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, e della certificazione del medico aziendale se previsto. La documentazione deve attestare, entro il settimo mese, che la prosecuzione dell’attività lavorativa non mette a rischio la salute della madre e del nascituro.
Sul tema è intervenuta anche la Corte di Cassazione (Sezione lavoro, sentenza n. 10180/2013) per precisare che la mancata presentazione preventiva delle certificazioni richieste comporta che il lavoro nell’ottavo mese è in violazione del divieto di legge previsto dal Testo unico. Ciò comporta conseguenze penali per il datore di lavoro ma non ha conseguenze, invece, sulla misura dell’indennità di maternità spettante alla lavoratrice.
Troppi contenziosi: l’Inps snellisce le procedure
La pronuncia della Corte è stata spesso richiamata nei numerosi ricorsi amministrativi e in alcuni casi giurisdizionali presentati dalle lavoratrici. Proprio per contrastare l’aumento dei contenziosi e, allo stesso tempo, garantire la flessibilità nell’applicazione delle norme e la tutela delle lavoratrici, l’Inps ha dunque emanato la circolare n. 106 del 2022. Nel provvedimento l’Istituto precisa che “l’assenza o l’acquisizione non conforme al dettato normativo delle certificazioni sanitarie di cui trattasi, non comporta conseguenze sulla misura dell’indennità di maternità. Pertanto, la documentazione sanitaria di cui agli articoli 16, comma 1.1, e 20 del decreto legislativo n. 151/2001, non deve più essere prodotta all’Istituto, ma solamente ai propri datori di lavoro/committenti” prima, ovviamente, dell’inizio del lavoro nell’ottavo mese di gravidanza.
Le nuove regole si applicheranno non solo alle domande future o in fase di istruttoria, ma anche a quelle già definite su richiesta dell’interessata. Mentre le strutture territoriali dell’Inps si attiveranno per chiudere eventuali ricorsi in corso.
Come chiedere la maternità flessibile
Per chiedere la maternità flessibile, quindi, basterà dichiarare nella domanda telematica di congedo di maternità di volersi avvalere della flessibilità, indicando il numero dei giorni di flessibilità. Oppure di voler fruire della maternità esclusivamente dopo il parto, indicando in questo caso se il termine contenuto nell’attestazione medica è fino alla data presunta del parto o fino alla data del parto. L’attestazione medica però non va più allegata.
Per quanto riguarda in particolare le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, l’Istituto ricorda che la circolare n. 148 del 2019 già disciplina le modalità di fruizione del congedo esclusivamente dopo la data del parto, senza produzione delle attestazioni mediche all’Inps ma al solo committente.
Inoltre, non è più necessario presentare all’Inps la dichiarazione del datore di lavoro relativa alla non obbligatorietà della figura del medico responsabile della sorveglianza sanitaria sul lavoro. Mentre resta valido l’obbligo di trasmettere il certificato telematico di gravidanza, di cui all’articolo 21 del d.lgs. n. 151/2001, da parte di un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, attraverso lo specifico canale telematico.
L’Istituto continuerà peraltro ad effettuare i consueti controlli sul diritto delle lavoratrici a percepire l’indennità di maternità. In caso di flessibilità, l’Istituto potrà verificare, ad esempio, che non sia intercorsa una malattia durante il periodo di flessibilità, evento che comporta l’inizio della maternità perché supera il precedente giudizio medico favorevole alla permanenza al lavoro. Oppure che non ci siano provvedimenti di interdizione anticipata per gravidanza a rischio o per mansioni/condizioni di lavoro e ambientali pregiudizievoli; o ancora l’effettiva astensione dal lavoro durante i cinque mesi di maternità con flessibilità al fine del riconoscimento dell’indennità.
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