In vista della stagione invernale è bene sottoporre la propria caldaia a specifici controlli. L’errore più comune è quello di confondere il controllo sul funzionamento e manutenzione (pulizia caldaia) con quello del rendimento energetico (controllo fumi) attestato da un “bollino”, o altro certificato, specifico.
Avere ben chiara la differenza tra i due interventi è fondamentale. Innanzitutto per la sicurezza, la riduzione dei consumi, la qualità dell’aria, ma anche per evitare multe molto salate per chi non rispetta le norme vigenti. Da diversi anni, infatti, il nostro Paese, in conformità con le direttive dell’Unione europea, si è dotato di precise norme che regolano il controllo e la manutenzione degli impianti termici.
Il compito di provvedere al controllo dell’impianto, rivolgendosi sempre a un tecnico abilitato, spetta al proprietario dell’immobile, all’inquilino, se l’abitazione è stata data in affitto, all’amministratore di condominio se l’impianto è centralizzato.
In pratica i controlli da fare sono due:
- il controllo funzionale e manutenzione (pulizia caldaia): serve a garantire la sicurezza, la funzionalità e il contenimento dei consumi energetici degli impianti. La periodicità di questo tipo di controllo è indicata nelle istruzioni tecniche rilasciate dalla ditta installatrice o dal fabbricante. In ogni caso l’installatore o il manutentore deve indicare al cliente quali sono le operazioni di manutenzione necessarie e quando vanno eseguite;
- il controllo di efficienza energetica (prova fumi): serve a verificare il rendimento energetico. Questo tipo di controllo ha cadenze diverse secondo la tipologia dell’impianto e la sua potenza. In tutti i casi va fatto all’atto della prima messa in funzione a cura della ditta installatrice, quando è necessaria la sostituzione di apparecchi di generazione di calore, in caso di interventi di tipo straordinario che possono influire sull’efficienza energetica.
Sono soggetti al controllo di efficienza energetica gli impianti di climatizzazione invernale con una potenza a partire da 10 kW. Il controllo è più frequente se la potenza è superiore a 100 KW. Sono esclusi i singoli scaldabagni o i sistemi che producono solo acqua calda se al servizio di un’unica utenza. In genere, il controllo sulla funzionalità e la manutenzione non coincide con quello dell’efficienza energetica.
Ad esempio: chi ha una caldaia a gas con una potenza di 24 kW che prevede, come da libretto, una manutenzione annuale, il controllo di efficienza energetica va fatto, invece, ogni quattro anni.
Frequenza del controllo di efficienza energetica per tipologia di impianto
Tipologia di impianto |
Tipologia di alimentazione |
Potenza termica* | Cadenza controllo efficienza energetica (anni) |
Impianti con generatore di calore a fiamma | Generatori alimentati a combustibile liquido o solido
Generatori alimentati a gas
|
10≤P≤100
P≥ 100
10≤P≤100 P≥ 100 |
2
1
4 2 |
Impianti con macchine frigorifere / pompe di calore | Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad razionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta | 12≤P≤100
P≥ 100 |
4
2 |
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico | P≥ 12 | 4 | |
Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica | P≥ 12 | 2 | |
Impianti alimentati da teleriscaldamento | Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza | P> 10 | 4 |
Impianti cogenerativi | Microgenerazione
Unità cogenerativa |
Pel< 50
Pel≥ 50 |
4
2 |
Legenda: P = potenza termica utile nominale; Pel = Potenza elettrica nominale
Fonte: La climatizzazione degli ambienti. Guida per l’esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici. realizzato da Enea nell’ambito delle attività di formazione e informazione del Ministero dello Sviluppo Economico (2015). www.efficienzaenergetica.enea.it
Il controllo di efficienza energetica prevede il rilascio da parte del tecnico di uno specifico Rapporto in triplice copia: uno rimane al tecnico stesso, uno al cliente e l’altro va inviato all’Autorità competente che provvederà alle ispezioni o controllerà la correttezza del Rapporto stesso. A questa copia andrà allegato un “bollino” o altro “segno identificativo” istituito dalla regione o dall’amministrazione competente. Il rilascio del “bollino”, o altro “segno identificativo” ha un costo variabile secondo la potenza dell’impianto e le disposizioni regionali (da 5/10 euro a oltre 80 euro). Questo esborso serve a coprire i costi di ispezione e di controllo dell’Autorità.
Anche questo controllo, come pure quello legato alla manutenzione e al funzionamento, va conservato insieme al libretto della caldaia nel quale dovrà essere annotato ogni intervento sull’impianto. Si ricorda che dal 10 febbraio 2014 è in uso un nuovo modello di libretto di impianto che sostituisce quello vecchio che comunque va conservato.
Infine, va evidenziato che le regioni si sono dotate di regolamenti propri in aggiunta alla normativa nazionale, quindi è bene informarsi per tempo sulla periodicità dei controlli da eseguire. Anche perché chi non rispetta le regole rischia di pagare sanzioni molto elevate: l’articolo 15, comma 5, del Decreto legislativo 192/2005 prevede che: “Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione …, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.”
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