A seguito dell’emergenza Covid-19, il Decreto Cura Italia è intervenuto sull’incremento dei permessi retribuiti già previsti dalla Legge 104. Chi a marzo non è riuscito ad usufruirne in pieno può farlo nel corso del mese di aprile.
Il Decreto Cura Italia, all’art. 24, ha incrementato di 12 giorni il numero dei permessi mensili già previsti dalla Legge n.104/1992. Si tratta di una misura straordinaria prevista per i soli mesi di marzo e aprile. Con questo provvedimento i lavoratori dipendenti con handicap grave, parenti o affini del famigliare disabile possono usufruire complessivamente di 18 giorni di assenza dal lavoro retribuita (3 per il mese di marzo; 3 per il mese di aprile e 12 giorni aggiuntivi).
Aspetto particolarmente importante, è la facoltà di poter fruire dei 12 giorni in più anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ma sempre sommati ai tre giorni ordinariamente previsti. Quindi, per chi a marzo non ha usufruito dei 12 permessi in più, o solo in parte, può farlo nel corso del mese di aprile e sommarli ai 3 già previsti. Resta, inoltre, la possibilità di fruire dei permessi aggiuntivi anche nella modalità frazionata in ore.
Da considerare anche un altro elemento di interesse, vale a dire la possibilità di poter cumulare più permessi in capo allo stesso lavoratore. Significa che nel caso in cui il lavoratore assista più soggetti disabili potrà cumulare, per ciascun assistito, oltre ai 3 giorni di permesso mensile ordinari, gli ulteriori 12 giorni previsti dalla norma. Analogamente il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, sempre per gli stessi mesi, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo stesso numero di giorni di permesso fruibili per l’assistenza all’altro familiare disabile (3+3+12).
Per fare domanda e usufruire dei giorni in più bisogna considerare alcuni aspetti. Innanzitutto, se si è dipendenti del settore privato o del pubblico impiego.
Lavoratori dipendenti Privati
Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.
Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità, invece, deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.
I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’Inps (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), devono presentare una nuova domanda, secondo le consuete modalità, solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l’incremento delle giornate fruibili.
Lavoratori dipendenti Pubblici
Le modalità di fruizione dei permessi per i lavoratori dipendenti del settore pubblico sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. La domanda di permesso non va quindi presentata all’Inps, ma al proprio datore del pubblico impiego secondo le indicazioni fornite.
La Legge 104 del 5 febbraio 1992 ha lo scopo di regolare, in maniera ampia, i diritti delle persone con disabilità e dei familiari che le assistono, stabilendo principi, tutele e agevolazioni usufruibili dai diretti interessati e dai loro parenti o affini fino al 2° grado, partner dell’unione civile, convivente di fatto.
Solo con il riconoscimento della disabilità grave secondo la legge 104 art. 3 comma 3, si ha diritto ai permessi lavorativi retribuiti. Essi consistono in tre giorni di permesso mensile (anche frazionabili in ore) o, in alcuni casi, in una o due ore di permesso giornaliero.
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