Mio marito ed io siamo cointestatari al 50% dell’appartamento di residenza. Nel 2019 abbiamo pagato da conto cointestato spese per lavori straordinari su parti comuni condominiali fatturateci tramite MAV intestata ad entrambi dall’Amministratore dello stabile. Essendo io fiscalmente a carico di mio marito da vari anni, può portare lui interamente in detrazione l’intera quota (200 euro)? Se sì, posso modificare l’importo indicato nel 730 precompilato che, invece, riporta la metà della cifra? Posso indicare l’importo complessivo (come indicato dall’Amministratore nell’attestazione rilasciataci) al posto dei 3 importi (derivanti dalla suddivisione del 50% dei 200 euro) riportati nel 730 precompilato?
Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 50% (fino al 2012 era al 36%) delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze.
La detrazione, introdotta dall’art. 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997, è stata resa permanente dall’art. 4 del D.L. n. 201 del 2011 che ha previsto l’introduzione nel TUIR dell’art. 16-bis.
Con specifico riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati dal condominio è possibile far riferimento alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/2020. Nella circolare si evidenzia che ai fini della detrazione relativa alle spese per gli interventi effettuati sulle parti comuni, nel caso in cui la certificazione dell’amministratore del condominio indichi i dati relativi ad un solo proprietario mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute anche da altri, questi ultimi, qualora ricorrano tutti gli altri requisiti, possono fruirne a condizione che attestino sul documento rilasciato dall’amministratore comprovante il pagamento della quota relativa alle spese, il loro effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione.
Tornando al quesito, se la spesa è stata sostenuta dal marito, in quanto la moglie è fiscalmente a carico, si potrà annotare sul documento di ripartizione della spesa rilasciato dall’Amministratore la seguente dicitura “Si dichiara che la spesa è stata sostenuta al 100% da ………………. codice fiscale………………………..” .
A seguito della predetta integrazione si potrà anche modificare quanto evidenziato inizialmente nel 730 Precompilato dell’Agenzia delle Entrate, sulla base della certificazione prodotta dall’Amministratore. La dichiarazione potrà essere poi compilata sommando i due importi e inserendoli nel medesimo rigo del Modello 730 del marito.
Va precisato inoltre che se a seguito della modifica del 730 Precompilato vengono apportate variazioni al reddito imponibile e/o all’imposta, si perderà il beneficio dell’esonero dei controlli documentali avendo apportato delle modifiche al Modello 730 Precompilato predisposto inizialmente dall’Agenzia.
Cosa c’è da sapere…
Per gli interventi sulle parti comuni, come evidenziato anche nella Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 19/2020, è l’amministratore che provvede all’indicazione dei dati del fabbricato in dichiarazione e, nella generalità dei casi, agli altri adempimenti relativi alla detrazione.
In particolare, l’amministratore rilascia, in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condomino, una certificazione dalla quale risultano:
- le sue generalità ed il suo codice fiscale;
- gli elementi identificativi del condominio;
- l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento;
- la quota parte millesimale imputabile al condomino.
L’amministratore deve, inoltre, conservare tutta la documentazione originale, così come individuata dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2 novembre 2011 al fine di esibirla a richiesta degli Uffici. In tali ipotesi, nella dichiarazione dei redditi, i singoli condomini devono limitarsi ad indicare il codice fiscale del condominio.
Ai fini del riconoscimento del beneficio, nel caso di spese relative ad interventi sulle parti comuni, la detrazione compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico bancario o postale da parte dell’amministratore o di altro soggetto incaricato e nel limite delle rispettive quote imputate ai singoli condomini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio.
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