I lavoratori che prestano assistenza ad un proprio familiare come caregiver, sono madri o padri non potranno essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altre forme di discriminazione per aver chiesto di lavorare da casa. La novità nel decreto legislativo approvato dal CdM che dà finalmente attuazione alle norme europee.
In arrivo importanti novità per i caregiver e i genitori lavoratori. Il Consiglio dei Ministri ha dato infatti il via libera preliminare ad un decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio. La direttiva disciplina la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Ecco le novità più interessanti.
Verso un’effettiva parità di genere e di opportunità
Equilibrare l’attività professionale e la vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza: è questo l’obiettivo dello schema di decreto legislativo, approvato su proposta del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali a tre anni dall’adozione delle nuove norme europee. Un obiettivo da perseguire garantendo “una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne”; quindi “un’effettiva parità di genere, sia in ambito lavorativo sia familiare”.
Smart working agevolato per caregiver e genitori lavoratori. Al via Osservatorio nazionale
Finalmente, arriva un importante riconoscimento per lavoratrici e lavoratori che prestano assistenza ai propri familiari o sono genitori. Lo schema di decreto legislativo introduce anche nel nostro ordinamento nazionale l’obbligo, in caso di accordi aziendali sullo smart working, che i datori di lavoro pubblici e privati diano priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori caregiver ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge n. 205/2017, Legge di Bilancio 2018; con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso siano disabili. Quest’ultima previsione risponde a quanto stabilito dalla legge n. 104/1992 all’articolo 3.
Questo implica – ha precisato il Ministero del Lavoro – che “la lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo – ha evidenziato il Ministero in una nota stampa – è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e pertanto nulla”.
Per favorire la diffusione e valorizzazione delle buone prassi e lo sviluppo della contrattazione di regolazione del lavoro agile, sia a livello di settore produttivo che aziendale, il Ministro del Lavoro ha anche istituito con un provvedimento distinto, il decreto ministeriale n. 57 del 4 aprile, un “Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile”. L’Osservatorio dovrà valutare anche “possibili sviluppi e implementazioni con riferimento a eventuali novità normative e alla crescente evoluzione tecnologica e digitale”.
Il nuovo congedo obbligatorio di paternità
Con il decreto legislativo adottato dal governo, entrerà a regime anche il nuovo congedo di paternità obbligatorio, delle durata di 10 giorni lavorativi. Il lavoratore padre potrà astenersi dal lavoro nel periodo che va dai 2 mesi precedenti al parto ai 5 successivi; questo anche nel caso di morte perinatale del bambino. Si tratta – precisa ancora il Ministero del Lavoro – di un diritto “autonomo e distinto” del padre lavoratore rispetto al congedo parentale detto “alternativo”. Ovvero il congedo che spetta in caso di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.
Cambia anche il congedo parentale facoltativo
Novità anche per il congedo parentale “facoltativo” aggiuntivo a quello obbligatorio, che spetta ai genitori lavoratori dopo la nascita ed è retribuito con un’indennità pari al 30% della retribuzione. Aumenta infatti da 6 a 9 mesi il periodo di astensione dal lavoro retribuito. Dunque, ciascun genitore avrà diritto a 3 mesi intrasferibili, per un periodo totale complessivo pari a 6 mesi. A questi se ne aggiungono altre 3 che invece possono essere trasferiti fra i genitori e fruiti in alternativa; per un periodo complessivo di 9 mesi. Resta fermo il limite massimo del congedo, pari a 10 mesi; periodo che sale a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno 3 mesi.
Congedo retribuito più lungo, anche per i genitori adottivi o soli
Aumenta anche l’età del bambino entro cui il congedo potrà essere fruito: passa infatti dai 6 ai 12 anni, anche per i genitori adottivi o affidatari del minore. Fino ad oggi, invece, il congedo era indennizzato solo fino ai 6 anni per tutti; dai 6 agli 8 solo in caso di un reddito individuale del genitore richiedente inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione; non retribuito dagli 8 ai 12 anni del figlio.
Per agevolare la vita familiare del genitore solo, aumenta da 10 a 11 mesi anche la durata complessiva del diritto al congedo spettante in caso di nuclei familiari monoparentali. È del 30% l’indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave.
Un’altra novità per le lavoratrici autonome
Lo schema di decreto legislativo estende infine il diritto all’indennità di maternità delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio.
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