Cosa cambia con la riforma che concede più potere alle regioni e cosa sono i Lep
La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sull’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni, presentato dal ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli. La legge attua la riforma del titolo V della Costituzione del 2001 (motivo per cui non è necessario un referendum confermativo), che prevede per le regioni la possibilità di avere dallo Stato piena competenza su 23 materie di politiche pubbliche. In pratica, in un futuro molto breve, le regioni che lo richiederanno otterranno dallo Stato alcune delle sue competenze e le relative risorse (umane e finanziarie) per attuarle.
Il cuore della riforma, i Lep
Il cambiamento è profondo, perché concede alle regioni l’autonomia legislativa su settori in precedenza controllati dallo Stato, come l’istruzione, la salute, i beni culturali e ambientali. Tra le 23 materie che rientrano nell’autonomia differenziata figurano – oltre salute, istruzione e ambiente – anche sport, energia, trasporti, cultura e commercio con l’estero. Per tutelare le riconosciute diversità territoriali, la legge subordina la concessione dell’autonomia differenziata alla garanzia dei Lep, i Livelli Essenziali delle Prestazione. Un po’ come già accade con i discussi Lea nella Sanità, questi rappresentano i requisiti minimi di servizio da garantire ai cittadini in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla residenza. Un aspetto cruciale per evitare la disparità tra le regioni.
Chi determina i livelli di prestazione
Mancando a tutt’oggi una definizione materiale dei Lep, a parte un generico riferimento ai diritti sociali e civili sanciti dalla Costituzione, la legge prevede che per determinarne costi e livelli dovranno intervenire uno o più decreti legislativi, che il Governo è tenuto ad approvare entro 1 anno. La determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, e quindi dei Lep, avviene sulla base della spesa di ogni Regione per la materia richiesta nell’ultimo triennio. Senza la garanzia della tutela dei diritti civili e sociali fondamentali dei cittadini (e il relativo finanziamento agli enti regionali) non sarà concessa nessuna autonomia.
Le aree non subordinate ai Lep
Per sanità e ambiente i Lep sono già definiti (rispettivamente come Lea e Lepta), ma ci sono anche 9 materie per le quali non occorre rispettare i criteri di garanzia e salvaguardia e che per questo motivo possono essere considerate come immediatamente trasferibili. Rientrano in questo elenco: il commercio con l’estero, la previdenza complementare, le professioni, la protezione civile, i rapporti internazionali, il coordinamento con finanza pubblica e sistema tributario, le Casse di risparmio e rurali.
I tempi di attuazione
L’iter della legge sull’autonomia differenziata, approvata il 19 giugno dalla Camera, prevede la promulgazione entro 30 giorni da parte del Presidente della Repubblica e la sua pubblicazione dopo 2 settimane sulla Gazzetta ufficiale. Da quel momento le regioni interessate potranno presentare le loro richieste, sempre che lo Stato (nei 24 mesi di tempo), abbia nel frattempo definito concretamente i Lep. L’articolo 4, infatti, precisa che ogni richiesta sarà soddisfatta solo successivamente alla determinazione dei Lep e nei limiti delle risorse disponibili in legge di bilancio.
Cosa prevede la clausola di salvaguardia
L’articolo 11 del decreto consente al Governo di sostituirsi agli enti locali in caso di inadempienze rispetto ad alcune materie che gestisce in autonomia, come i trattati internazionali, o in caso di pericolo grave per la sicurezza pubblica. Un particolare riguardo sarà prestato alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sui diritti civili e sociali. La riforma arriva dopo un lungo dibattito: per alcuni potrebbe aumentare il divario esistente tra le regioni, per altri comporterebbe un aggravio economico per lo Stato che finirebbe per perdere il controllo su parte della spesa pubblica.
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