Nell’anno 2020 ho effettuato un intervento di ristrutturazione ad un immobile di cui sono comproprietario al 50% con mia moglie che non lavora (incapiente). Ho intestato le fatture a me e i bonifici riportano invece i codici fiscali mio e di mia moglie (il conto corrente è cointestato). Essendo mia moglie incapiente e a mio carico, temo che io non possa poi ottenere il 100% della detrazione prevista del 50% sulla spesa da me sostenuta. Si può rimediare all’errore? Grazie.
Fermo restando la sussistenza delle altre condizioni, la detrazione spetta solo al contribuente che ha sostenuto la spesa, il cui codice fiscale deve essere indicato nel bonifico quale “beneficiario della detrazione”.
Non ha, invece, rilievo la condizione di familiare a carico. Pertanto, se il soggetto che sostiene le spese non ha redditi da dichiarare, oppure è incapiente, non è possibile fruire della detrazione.
In merito ad eventuali errori commessi all’atto della compilazione del bonifico bancario l’Agenzia delle entrate, dopo i primi documenti di Prassi con interpretazioni molto restrittive, ha fornito nuovi chiarimenti. Nell’ultima Circolare guida emanata per la compilazione della dichiarazione dei redditi e l’apposizione del Visto di conformità (Circolare n. 19/2020) è stato confermato che il beneficio può spettare anche a colui che non risulti intestatario del bonifico nella misura in cui abbia sostenuto le spese.
A tal fine, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale. Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare, nei periodi d’imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta.
Tornando al quesito se il marito ha materialmente sostenuto la spesa al 100% e solo per mero errore è stato indicato il codice fiscale della moglie, come altro beneficiario della detrazione, si ritiene che possa usufruire della detrazione per l’intero importo a condizione che sulle fatture di acquisto sia effettuata la seguente annotazione “La spesa è stata sostenuta al 100% da ………………… codice fiscale ……………………”.
Come evidenziato dalla citata Circolare tale integrazione va fatta fin dal primo anno e non è possibile modificare, nei periodi d’imposta successivi, la ripartizione effettuata in passato.
Cosa c’è da sapere…
Per fruire della detrazione è necessario che le spese siano pagate mediante l’apposito bonifico dedicato dal quale risulti:
- la causale del versamento dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione. Nel caso in cui, per mero errore materiale, siano stati riportati i riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica, la detrazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.5);
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico);
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora per errore non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti, e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo se il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa. Tale documentazione dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al Caf in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria (Circolare 18.11.2016 n. 43).
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