La prima casa e il mutuo sono intestati al marito. La moglie che lavora paga il mutuo con addebito su c/c cointestato. Chi detrae gli interessi sul mutuo? Solo il marito oppure detrazione al 50% tra moglie e marito? Grazie
L’art. 15, comma 1, lett. b), del Tuir stabilisce che, in presenza di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’abitazione principale e delle sue pertinenze, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché, delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione. Tale detrazione presuppone la contestuale titolarità del contratto di mutuo e della proprietà dell’abitazione. Per il caso rappresentato nel suo quesito, sono entrambe insussistenti nei confronti della moglie in quanto facenti capo al marito. Pertanto, solo quest’ultimo, in presenza dei requisiti, potrà conseguire il beneficio fiscale in esame nella misura del 100%.
Cosa c’è da sapere…
Per beneficiare della detrazione, è necessario che il contribuente sia contemporaneamente intestatario del mutuo e proprietario dell’unità immobiliare, anche se non deve esserci corrispondenza tra la quota di proprietà e la quota di detrazione spettante per gli interessi passivi (Circolare 26.01.2001 n. 7, risposte 2.3 e 2.5); il requisito congiunto di “acquirente e mutuatario” è, pertanto, sempre necessario, tranne che nell’ipotesi di mutui contratti anteriormente all’anno 1991 per i quali è previsto che la detrazione degli interessi passivi spetta anche ai soggetti che non siano titolari di redditi di fabbricati (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.2.6). La detrazione spetta su un importo massimo degli interessi passivi e relativi oneri accessori pari a euro 4.000. Per i contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 1993, in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di euro 4.000 è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. In caso di mutuo cointestato, tale limite massimo di interessi ammessi alla detrazione deve essere ripartito tra i mutuatari in parti uguali o in base alle diverse percentuali ricavabili dal contratto di mutuo medesimo. La ripartizione del limite di spesa va effettuata anche quando uno dei mutuatari non ha diritto alla detrazione non avendone i requisiti.
Ad esempio, nel caso in cui due soggetti stipulino un contratto di mutuo per l’acquisto in comproprietà di un immobile destinato ad abitazione principale di uno solo, quest’ultimo potrà calcolare la detrazione degli interessi passivi riferiti alla propria quota di mutuo su un importo non superiore a 2.000 euro. La norma prevede come unica eccezione al criterio di ripartizione tra i cointestatari del mutuo l’ipotesi in cui il mutuo sia cointestato con il coniuge fiscalmente a carico. In tale caso il coniuge che sostiene interamente la spesa può usufruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi sempreché il coniuge fiscalmente a carico abbia diritto alla detrazione (Circolare 26.01.2001 n. 7, risposta 2.1).
Nel caso in cui due coniugi cointestatari di un mutuo acquistano l’immobile adibito ad abitazione principale e, successivamente, un coniuge dona all’altro la propria quota di proprietà, il coniuge donatario potrà continuare a usufruire della detrazione degli interessi derivanti dal mutuo cointestato, finché permangono i requisiti richiesti dalla norma; la detrazione sarà calcolata su un ammontare massimo di euro 2.000. Il coniuge cedente, invece, potrà usufruire della detrazione solo con riferimento agli interessi pagati nell’anno della donazione, calcolata su un ammontare massimo di euro 2.000, non essendo più proprietario dell’immobile. Se nello stesso anno il coniuge cedente stipula, quale unico intestatario, un mutuo per l’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale, potrà beneficiare anche della detrazione delle spese, pagate nel predetto anno, riferite a tale mutuo. La detrazione spettante in tale anno, tuttavia, potrà essere calcolata su un importo complessivo (riferito ad entrambi i mutui) non superiore a euro 4.000. A decorrere dall’anno successivo il contribuente potrà calcolare la detrazione su un importo massimo non superiore a euro 4.000 riferito al secondo mutuo (Circolare 1.07.2010 n. 39, risposta 1.2).
Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione è calcolata su un importo massimo di euro 4.000 per ciascun intestatario del mutuo e non è possibile godere della detrazione per la quota di mutuo del coniuge a carico (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 4.6).
© Riproduzione riservata