L’Istituto Nazionale di Previdenza fornisce ulteriori chiarimenti sul bonus lavoratori domestici. L’indennità per colf e badanti è riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020 ed è pari a 500 euro per ciascun mese.
L’Inps, con la circolare n. 65 del 28 maggio 2020, fornisce le istruzioni operative per la richiesta dell’indennità in favore dei lavoratori domestici che, alla data del 23 febbraio 2020, avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. L’indennità per lavoro domestico (indennità LD) è riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020 ed è pari a 500 euro per ciascun mese. Possono fare richiesta coloro che sono assicurati presso la Gestione dei Lavoratori domestici dell’Inps appartenenti alle categorie individuate nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore:
- Colf;
- Badanti.
Incompatibilità con altre indennità
Il bonus non spetta a coloro che già percepiscono una delle seguenti indennità Covid-19:
- indennità per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago;
- indennità per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- indennità per i lavoratori del settore agricolo;
- indennità per i lavoratori dello spettacolo;
- fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19;
- indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- indennità in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (Coni), il Comitato Italiano Paralimpico (Cip) ed enti, società e federazioni ad essi collegati;
- Reddito di Emergenza;
- Reddito di Cittadinanza, il cui ammontare del beneficio risulti superiore o pari all’ammontare dell’indennità LD.
Riguardo ai titolari di Reddito di Cittadinanza, l’articolo 85, comma 3, del Decreto Legge n. 34/2020 prevede che «l’indennità non spetta ai percettori per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all’ammontare delle indennità medesime». In seguito però viene chiarito che se il reddito di cittadinanza risulta inferiore all’indennità per il lavoro domestico, il reddito di cittadinanza sarà integrato «fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità».
Nel momento della domanda di indennità, l’Inps verificherà se il richiedente risulti inserito in un nucleo familiare destinatario di Reddito o Pensione di Cittadinanza, nonché l’importo complessivamente percepito per le mensilità di aprile e maggio.
Esempio
Per le mensilità di aprile e maggio l’importo complessivamente spettante a titolo di Reddito o Pensione di Cittadinanza è pari a 1.000 euro; la domanda di indennità LD sarà respinta con la motivazione che il soggetto, o un componente il suo nucleo familiare, percepisce già Reddito o Pensione di Cittadinanza di importo pari o superiore all’indennità LD. Se invece l’ammontare del RdC/PdC è complessivamente inferiore alle mensilità di aprile e maggio si procederà ad integrare il beneficio del Reddito/Pensione di Cittadinanza fino all’ammontare dell’indennità complessivamente dovuta.
Come presentare la domanda
La richiesta del bonus lavoratori domestici può essere presentata on line con autenticazione ai servizi del sito Inps.
La domanda di indennità può anche essere presentata tramite il servizio di Contact Center Multicanale o avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato.
Come avviene il pagamento dell’indennità
In caso di accoglimento della domanda, l’importo dell’indennità sarà erogato in un’unica soluzione (1.000 euro).
Si precisa che il titolare del conto associato all’IBAN, comunicato in occasione della domanda, deve corrispondere al beneficiario. La corrispondenza verrà verificata prima dell’accredito della somma dovuta; in caso di discordanze l’Inps ne darà tempestiva comunicazione all’interessato. L’errore potrà essere corretto attraverso la funzione “Modifica dati per il pagamento” disponibile sul portale dell’Inps. L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi problematica di natura previdenziale, il Patronato 50&PiùEnasco fornisce tutta l’assistenza necessaria.
Gli esperti di 50&PiùEnasco che curano questa Rubrica sono: Paolo Daprelà, Filomena Ianni, Daniela Toschetti.
© Riproduzione riservata