Secondo l’indagine Eurispes nei contenziosi in ambito sanitario, la branca specialistica più coinvolta è ortopedia con il 16,3% di accertamenti, seguita da chirurgia con il 13,2% e infettivologia con l’11,7%.
Questi tre settori da soli costituiscono il 41,2% degli ATP (accertamenti tecnici preventivi). Quei procedimenti cautelari che servono a determinare le cause tecniche oggettive che hanno determinato un vizio. Eurispes, Enpam e la XIII sezione del Tribunale di Roma hanno realizzato una ricerca sulla Legge Gelli-Bianco e l’accertamento tecnico preventivo della responsabilità sanitaria.
L’indagine Eurispes
L’indagine Eurispes è stata svolta su 1.380 accertamenti tecnici disposti dal Tribunale di Roma fra il 1° aprile 2017, data di entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco, e il 31 dicembre 2021. È emerso che la responsabilità sanitaria riguarda circa l’85-90% del totale dei casi esaminati. Tenendo conto che il Tribunale di Roma è quello che da solo tratta il 35% delle cause di responsabilità medica e delle strutture sanitarie in tutta Italia, i risultati sono ben rappresentativi del dato nazionale.
Il 40,4% dei casi di contenzioso trattati riguarda una struttura pubblica, il 36,1% una struttura privata e l’11% un medico. In alcune situazioni sono state riscontrate criticità che riguardano il funzionamento delle strutture piuttosto che una responsabilità personale dei medici. Il coinvolgimento del professionista singolo riguarda solo il 19,7% dei casi. Questo significa che su dieci accertamenti per malasanità, solo tre chiamano direttamente in causa il medico. Tuttavia, nel 65,3% dei casi gli accertamenti si concludono positivamente per il paziente e nel 31,1% a favore della struttura. In totale, in due casi su tre, risulta effettivamente la responsabilità professionale sanitaria. I dati dicono anche che nel 29% degli accertamenti c’è stato un coinvolgimento dell’assicurazione.
La Legge Gelli
Entrata in vigore nel 2017, la Legge Gelli ha introdotto una responsabilità civile a doppio binario. Distingue tra responsabilità medica in base al ruolo svolto dal sanitario (se è medico dipendente di una struttura o se si tratta di un libero professionista) e responsabilità della struttura sanitaria, sempre soggetta a responsabilità contrattuale e obbligata ad avere l’assicurazione. Questo consente al paziente e ai suoi parenti di agire per il risarcimento del danno nei confronti di struttura sanitaria, medico e assicurazione. Prima di intraprendere l’azione giudiziaria è obbligatorio utilizzare uno dei mezzi conciliatori previsti dalla stessa legge: la mediazione o accertamento tecnico preventivo. In alcuni casi sono state introdotte vere e proprie presunzioni relative di sussistenza del nesso causale in favore del paziente vittima di malasanità. Come nel caso di prestazioni definite di routine o alla mancata o inesatta compilazione della documentazione medica o della cartella clinica.
Motivi dei contenziosi e Codice Penale
Le fattispecie penali più comunemente coinvolte nei processi per colpa medica sono l’omicidio e le lesioni personali colpose. La Legge Gelli-Bianco, anche per restringere il ricorso alla medicina difensive, ha introdotto un nuovo articolo nel Codice Penale, il 590-sexies, che consente una causa di esclusione della responsabilità penale del medico per morte o lesioni nel caso di imperizia, se il sanitario ha agito in conformità alle linee guida o in mancanza di esse, seguendo le buone pratiche clinico-assistenziali, purché l’errore esecutivo sia di lieve entità.
Per la vittima restano garantite le azioni risarcitorie, che potranno essere soddisfatte dall’azione civile nei confronti della struttura. Le sentenze di condanna nei confronti di un operatore sanitario sono abbastanza rare e vengono riservate ai casi in cui ci siano state violazioni davvero macroscopiche.
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