Salve. Volevo chiedere maggiori informazioni riguardo il pagamento dell’Imu. Io e la mia ex nel 1999 acquistiamo un appartamento al 50%, nel 2001 ci sposiamo in regime di separazione dei beni. Nel 2004 e 2008 nascono le mie figlie. Nel 2014 divorzio consensuale dove la sentenza lascia la dimora alla ex e figlie. Nel 2015 trasferisco la residenza e dimora in altro Comune presso appartamento della mia compagna, su cui non ho nessuna proprietà, solo l’uso. Spero di non essere stato consigliato male, è vero che non dovevo e devo pagare l’Imu? Se sì, come mi dovrei comportare per sanare il tutto? Il dubbio è arrivato dopo aver letto casualmente un vostro articolo… Grazie per la vostra attenzione. Saluti.
Per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge n. 160/2019, dal 1° gennaio 2020 scompare la Tasi (il tributo per i servizi indivisibili) e viene prevista una sola forma di prelievo patrimoniale immobiliare, la cui disciplina ricalca quella preesistente per l’Imu.
La “nuova” Imu non presenta sostanziali differenze rispetto al passato. Le modalità di calcolo della base imponibile e i soggetti passivi sono rimasti invariati. Come in passato si applica agli immobili ubicati in Italia con l’esclusione dell’abitazione principale e delle sue pertinenze di categoria catastale C2 – C/6 – C7 nella misura massima di una per categoria catastale. Continuano a pagare l’Imu le abitazioni principali cosiddette di “lusso” classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
In riferimento alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione, anche in assenza di figli, è intervenuto il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Circolare n. 1/DF del 18/03/2020, nella quale è stato evidenziato che nulla è cambiato rispetto alla previgente disciplina.
Tornando al quesito se l’abitazione è stata assegnata all’ex coniuge, a seguito di un provvedimento giudiziale di separazione, si ritiene che la stessa possa essere considerata esente da Imu in quanto per questa e le figlie costituisce la loro abitazione principale avendo, nell’immobile, la residenza anagrafica e dimora abituale.
Cosa c’è da sapere…
In riferimento alla casa coniugale, assegnata al coniuge a seguito di Provvedimento di separazione con figli maggiorenni o in assenza di figli, sono sorti diversi profili interpretativi a seguito del tenore letterale della nuova norma secondo la quale l’assimilazione all’abitazione principale per l’ex-coniuge assegnatario (non proprietario o proprietario in quota parte) poteva essere applicata solo in presenza di affidamento dei figli minori o disabili.
Sulla questione è intervenuto il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) con la Circolare n. 1/DF del 18/03/2020. Nella circolare è stato evidenziato che la diversa formulazione della norma introdotta dall’articolo 1 comma 741, lett. c) della Legge 160/2019 che fa riferimento alla casa familiare e al genitore (e non più alla casa coniugale e al coniuge), chiarisce soltanto che nell’ambito di assimilazione all’abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale.
Non è quindi cambiato nulla rispetto alla precedente disciplina. Pertanto continua a essere esclusa dal pagamento dell’Imu la casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice, già assimilata all’abitazione principale nella previgente disciplina.
Nonostante il chiarimento del MEF alcuni Comuni hanno comunque aderito al tenore letterale della norma ed hanno previsto che, in caso di assegnazione all’ex coniuge, l’esenzione Imu non operasse in presenza di figli maggiorenni o in assenza di figli.
In questi casi specifici, al fine di evitare un contenzioso, è opportuno verificare con l’Ufficio Tributi del proprio Comune evidenziando il chiarimento fornito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella citata Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020.
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