Il mio quesito è il seguente: il genitore che dona un immobile alla figlia e nell’atto di donazione dal notaio fa trascrivere che le spese di ristrutturazione rimangono a suo beneficio, nel quadro del modello 730 relativo a tali spese quali dati catastali deve inserire? È corretto continuare ad indicare quelli riferiti all’immobile donato non più in suo possesso? Grazie
In merito al quesito posto, valgono le seguenti indicazioni generali: l’art. 16-bis del Tuir, al comma 8, prevede che in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare (Circolare 01.06.2012 n. 19, risposte 1.6 e 1.8).
In mancanza di tale specifico accordo nell’atto di trasferimento dell’immobile, la conservazione in capo al venditore delle detrazioni non utilizzate può desumersi anche da una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dia atto che l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito. Il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi dovrà essere coerente con quanto indicato nell’accordo successivamente formalizzato.
Benché il legislatore abbia utilizzato il termine “vendita”, la disposizione trova applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell’immobile e, quindi, anche nelle cessioni a titolo gratuito quale la “donazione” (Circolare 24.02.1998 n. 57, punto 4).
Per fruire della detrazione delle spese di ristrutturazione che in base al formale accordo tra le parti , rimangono in capo al donante andrà compilata la Sezione III A – (righi da E41 a E4) – spese per le quali spetta la detrazione d’imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – e la Sezione III B – (righi da E51 a E53) – dati catastali identificativi degli immobili – tenendo conto delle istruzioni alla compilazione del modello 730/2019dell’Agenzia delle Entrate.
Nello specifico, nella Sezione III B – (righi da E51 a E53) – dati catastali identificativi degli immobili dovranno essere indicati, tra gli altri, il codice catastale del comune dove è situata l’unità immobiliare oggetto dei lavori, l’indicazione “T” se l’immobile è censito nel catasto terreni; “U” se l’immobile è censito nel catasto edilizio urbano; le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice “Comune catastale”; il numero di foglio indicato nel documento catastale; il numero di particella, indicato nel documento catastale e se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale
Cosa c’è da sapere…
Tale disposizione vale anche in caso di permuta poiché, in base all’art. 1555 del codice civile, le norme stabilite per la vendita si applicano anche alla permuta, in quanto compatibili (Circolare 19.06.2012 n. 25, risposta 1.2). In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso che gratuito, le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all’usufruttuario ma rimangono al nudo proprietario. Ciò in quanto la previsione del trasferimento del beneficio fiscale prevista dal comma 8 dell’art. 16-bis del Tuir riguarda il caso di vendita, ipotesi alla quale in via di prassi è stata assimilata la donazione.
In entrambi i casi, si tratta di trasferimento dell’intera titolarità dell’immobile, caratteristica che non sussiste nelle ipotesi di costituzione di diritti reali. In caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e contestuale costituzione del diritto di usufrutto, le quote di detrazione non fruite dal venditore si trasferiscono al nudo proprietario in quanto a quest’ultimo si trasferisce la titolarità dell’immobile.
Il trasferimento di una quota dell’immobile non è idoneo a determinare un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, che avviene solo in presenza della cessione dell’intero immobile.
Pertanto, qualora la vendita sia solo di una quota dell’immobile e non del 100 per cento, l’utilizzo delle rate residue rimane in capo al venditore (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.8, e Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 2.1.13). La residua detrazione, tuttavia, si trasmette alla parte acquirente solo se, per effetto della cessione pro-quota, quest’ultima diventi proprietaria esclusiva dell’immobile perché, in quest’ultima ipotesi, si realizzano i presupposti richiesti dalla disposizione normativa (Risoluzione 24.03.2009 n. 77 e Circolare 9.06.2012 n. 25, risposta 1.3).
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