A seguito del decesso di mio suocero, la casa intestata al 50% a mia suocera verrà, con atto di successione, intestata anche alle due figlie. In questo caso dobbiamo pagare l’Imu sulla seconda casa?
In linea generale, sono tenuti al pagamento dell’Imposta Municipale Propria (Imu) il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi (articolo 9, comma 1, Dlgs 23/2011).
Ciò premesso, in tema di successione, ai sensi dell’art. 540 del c.c., comma 2, al coniuge superstite, anche quando concorre con altri chiamati all’eredità, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Pertanto, venendo al quesito, in tutti i casi in cui cade in successione l’unità immobiliare che costituiva la residenza della famiglia, al coniuge superstite compete il diritto di abitazione sull’intero immobile, a prescindere da quali siano gli altri eredi. Il coniuge, quindi, titolare di tale diritto è il solo soggetto passivo ai fini Imu, tenuto, quindi, al pagamento dell’Imposta. I figli, invece, ereditano l’immobile come “nudi proprietari” e sono estranei al rapporto d’imposta.
Trattandosi di abitazione principale, in conclusione, il coniuge superstite, al quale è riservato il diritto di abitazione, che risiede e dimora abitualmente nell’immobile non verserà l’Imu, sempreché tale immobile non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Cosa c’è da sapere …
La Legge di Bilancio 2020 ha abolito dal 1° gennaio 2020 la Iuc (ad eccezione della Tari) sostituita dalla nuova imposta che unifica Imu e Tasi. La nuova Imu 2020 mantiene l’esenzione già prevista per Imu e Tasi per la prima casa definita come abitazione principale.
Nessuna modifica sulle scadenze: anche la nuova Imu si paga in due rate, il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno.
La nuova Imu continuerà ad applicarsi a:
- fabbricati;
- area fabbricabile;
- terreni agricoli.
La nuova Imu si applicherà ai possessori di beni immobili, ad eccezione della prima casa, ovvero all’immobile destinato ad abitazione principale o assimilata, a meno che tale abitazione non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 di cui fanno parte i beni immobili di lusso.
Per possessori degli immobili si intendono:
- i proprietari;
- i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- i genitori assegnatari del diritto di abitazione della casa familiare in virtù di un provvedimento giudiziale che lo ha dichiarato anche genitore affidatario;
- il concessionario di aree demaniali;
- il locatario in locazione finanziaria per gli immobili da costruire o in corso di costruzione a partire dalla stipula del contratto e per tutta la sua durata.
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