Vorrei acquistare una casa per mio figlio che studia fuori sede. Io sono già proprietaria di un’altra casa. Vorrei intestare a lui quella che vado ad acquistare, tranne una quota dell’1% che sarebbe intestata a me. Vorrei intestarmi il mutuo e sapere se posso detrarre gli interessi e gli oneri accessori al 100%.
In linea generale, l’art. 15, comma 1, lett. b), del Tuir stabilisce che, in presenza di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Per fruire della detrazione, è necessario che il contribuente sia contemporaneamente intestatario del mutuo e proprietario dell’unità immobiliare, occorre cioè requisito congiunto di “acquirente e mutuatario”, anche se non deve esserci corrispondenza tra la quota di proprietà e la quota di detrazione spettante per gli interessi passivi (Circolare 26.01.2001 n. 7, risposte 2.3 e 2.5).
La detrazione spetta, quindi, al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado: art. 5, comma 5, del Tuir – Circolare 26.01.2001 n. 7, risposta 2.2).
Pertanto, se lei è proprietario di una qualsiasi quota dell’unità immobiliare, nella quale suo figlio entro un anno dall’acquisto trasferirà la propria residenza, ed è al tempo stesso intestatario del contratto di mutuo, potrà beneficiare della detrazione degli interessi passivi.
Cosa c’è da sapere…
La detrazione degli interessi passivi, degli gli oneri accessori e delle quote di rivalutazione corrisposti in dipendenza di un mutuo ipotecario, spetta con riferimento agli interessi passivi e oneri accessori pagati nel corso dell’anno d’imposta, a prescindere dalla scadenza della rata (criterio di cassa). Tra gli oneri accessori sono compresi anche:
- l’intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in altra valuta;
- la commissione spettante agli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;
- gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato);
- la cosiddetta “provvigione” per scarto rateizzato nei mutui in contanti, le spese di istruttoria e le spese di perizia tecnica.
Sono detraibili anche le spese notarili che comprendono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.2.3), sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca. Qualora il contribuente abbia costituito un deposito presso il notaio in un dato anno e il notaio depositario emetta fattura nell’anno successivo, le spese sono detraibili dall’imposta dovuta per l’anno di costituzione del deposito in applicazione del principio di cassa. In tali casi, il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante data e importo del deposito e la fattura emessa dal notaio (Circolare 01.06.2012 n. 19, risposta 5.1).
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