In materia di affido di minore, l’impianto legislativo del nostro Paese si è evoluto, esprimendosi in modo chiaro: i figli hanno diritto di crescere nella famiglia d’origine e mantenere rapporti significativi con gli ascendenti, ovvero i nonni
I nonni sono figure di riferimento fondamentali per lo sviluppo dei nipoti, oltre a essere risorse essenziali nell’organizzazione familiare. I dati Istat evidenziano come la loro presenza consenta a molti genitori, donne in particolare, di conciliare gli impegni lavorativi e genitoriali: quando madri e padri lavorano, sono i nonni a prendersi cura dei nipoti per il 60,4% dei casi, con riferimento ai bambini fino a due anni di età, nel 61,3% dei casi per i bimbi fra i tre e i cinque anni e nel 47,1% dei casi per i minori dai sei anni in su.
Negli anni questo ruolo ha avuto un riconoscimento giuridico crescente: mentre in passato il nostro ordinamento chiamava in causa i nonni solo per gli oneri, la Legge 219 del 2012 e il Decreto Legislativo 154 del 2013 hanno tenuto conto dell’aspetto relazionale in vari articoli del Codice Civile, in particolare nell’articolo 317 bis, che riguarda il “rapporto con gli ascendenti” e che stabilisce che i nonni abbiano il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
«Prima della riforma del 1975 non c’era un riconoscimento giuridico dei nonni, nonostante i rapporti familiari ovviamente presenti – spiega a 50&Più Cinzia Calabrese, presidente di Aiaf, Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori -, ma c’era di fatto solo un obbligo economico dei nonni a provvedere al mantenimento dei nipoti. La riforma ha solo sfiorato il tema dei nonni perché si è focalizzata di più sul riconoscimento dei diritti costituzionali di entrambi i coniugi, dunque della famiglia nucleare, secondo un criterio di parità. Successivamente, con le leggi sull’adozione, la Legge 184 del 1983 e quelle successive fino al 2001, il legislatore ha iniziato a comprendere nell’ambito delle relazioni familiari non solo i rapporti tra genitori e figli ma anche fra i minori e gli altri componenti della famiglia».
Nel corso del tempo, quindi, è stato sancito e ribadito il diritto del minore a crescere nella sua famiglia d’origine, inclusi anche i nonni.
Che cosa stabilisce la legge in caso di separazione dei genitori, rispetto al diritto degli ascendenti?
Per arrivare a tempi più vicini a noi, la legge più importante è quella del 2006 sull’affidamento condiviso, che prevede espressamente che il minore debba conservare rapporti significativi con gli ascendenti. E questo anche in caso di separazione dei genitori o cessazione di convivenza, perché non c’è differenza fra figli nati all’interno del matrimonio o da persone non sposate. Nel 2012, la Legge 219 sulla filiazione (e il Decreto Legislativo attuativo del 2013) ha eliminato dall’ordinamento le residue distinzioni tra figli legittimi e naturali, affermando il principio di unicità dello stato giuridico dei figli e la creazione di rapporti di parentela indipendentemente dalla nascita all’interno o fuori dal matrimonio. Un articolo introdotto da questa riforma epocale ha stabilito che ogni figlio ha il diritto di crescere in famiglia e mantenere rapporti significativi con i parenti. Un altro articolo ha previsto espressamente che gli ascendenti abbiano il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. Se a seguito di una separazione fra genitori viene impedito ai nonni l’esercizio del diritto di mantenere questo rapporto, cosa che purtroppo accade abbastanza di frequente in caso di dissidi durante l’iter di separazione e divorzio, i nonni possono ricorrere al giudice del Tribunale per i minorenni, almeno finché non entrerà in vigore la riforma che unifica le tre autorità giudiziarie che si occupano della famiglia, ossia il Tribunale ordinario, quello per i minorenni e il Giudice tutelare.
Come si coniugano l’interesse primario del minore con quello degli ascendenti?
Teniamo conto che se è vero che la legge per la prima volta parla di diritto degli ascendenti, si tratta comunque di un diritto funzionale a quello del minore, al suo corretto sviluppo psicofisico. Se il Tribunale dovesse verificare che la relazione con i nonni è un pregiudizievole per i nipoti, a quel punto deve prevalere il diritto dei nipoti. Quindi i nonni possono far valere il loro diritto presso il Tribunale per i minorenni, sempre che non emerga che la loro relazione possa risultare dannosa per il minore.
I nonni possono essere destinatari dell’affido temporaneo di un nipote?
Sempre nell’ottica di far prevalere l’interesse del minore, in caso di una temporanea inidoneità dei genitori, bisogna verificare se all’interno della famiglia d’origine ci siano le condizioni per affidare il minore ai nonni, prima di rivolgersi a terzi. A questo proposito, una sentenza del 2019 della Corte di Cassazione ha precisato che l’affido temporaneo rappresenta una misura offerta al minore in difficoltà per condizioni temporanee che possano ostacolare la funzione educativa dei genitori o la convivenza tra genitore e figlio, e ha bocciato un affido esterno perché non era stata vagliata la possibilità di affidamento ai nonni (sentenza n°28257/2019). Il principio vale soprattutto se la difficoltà dei genitori è temporanea e può essere superata con un intervento dei servizi sociali, un supporto alla genitorialità, un percorso psicoterapeutico, o comunque misure che possano consentire di riprendere la piena genitorialità. Ciò che ha stabilito la Cassazione è un principio, in accordo con la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che già aveva deliberato sull’impatto negativo sulla vita dei minori derivato dalla mancata frequentazione dei nonni.
Come è stato modificato nell’ordinamento l’obbligo di mantenimento dei nipoti per i nonni?
Se prima della riforma si trattava di un obbligo assoluto, oggi la legge prevede un obbligo da parte degli ascendenti a intervenire per aiutare i propri figli, quindi i genitori dei propri nipoti, a mantenere i loro figli. In questo caso il Codice Civile, dopo la riforma del 2012, ha stabilito che in caso di insufficienza di mezzi e incapacità a provvedere al mantenimento da parte dei genitori, sono gli ascendenti che devono dare loro gli strumenti necessari a provvedere al mantenimento della prole. Non c’è più un obbligo com’era prima della riforma del 1975, con un diritto di credito dei nipoti, ma oggi abbiamo un diritto dei genitori, dal momento in cui entrambi siano incapaci di provvedere, che riguarda tutti i nonni, non solo i genitori del padre o della madre inadempiente. Se anche uno solo dei genitori è comunque in grado di provvedere al mantenimento dei figli, il fatto che l’altro genitore non lo sia non è condizione sufficiente per rivolgersi agli ascendenti. Se entrambi non ce la fanno c’è il concorso dei nonni: in pratica, sono i genitori che agiscono nei confronti dei genitori.
Cosa cambierà con la riforma del processo civile in materia di famiglia?
La Legge 206 del 2021 prevede la creazione del rito unico, come procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, di competenza del tribunale ordinario e di quello per i minorenni, e per introdurre anche interventi in materia di negoziazione assistita familiare. Oggi, nelle grandi città abbiamo tribunali con una sezione per le cause di famiglia, mentre quelli più piccoli sono costretti a seguire quotidianamente cause molto diverse fra loro. Diciamo che nel tempo la legge ha raccolto il modello che si è già diffuso nella nostra società, dove i nonni spesso sostituiscono i figli in alcuni ambiti della cura e della famiglia, oltre a essere molto più giovani rispetto al passato, e alcuni ancora in età lavorativa a loro volta.
L’affido temporaneo dei minori ai nonni
Il diritto di ciascun bambino a crescere nella propria famiglia d’origine senza distinzioni di sesso, etnia, età e lingua è sancito e garantito a livello internazionale dalla Convenzione di New York sui diritti dell’Infanzia e dalla Convenzione Europea sull’esercizio dei Diritti dei Fanciulli, oltre che a livello nazionale dall’articolo 30 della Costituzione e dagli articoli 28, 29 e 39 del Testo Unico sull’Immigrazione. Le istituzioni hanno il dovere di assicurare al minore la sua sopravvivenza e crescita all’interno del nucleo familiare, al fine di permettergli la costruzione della propria identità nel suo gruppo di appartenenza, in tutti i casi in cui ci siano le condizioni.
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