La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto il bonus facciate, ovvero una detrazione fiscale al 90% per le spese sostenute in interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B.
La detrazione per le spese sostenute nel recupero o restauro di una facciata esterna, è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo da detrarre nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi, senza limiti di spesa.
A chi spetta?
Possono beneficiare della detrazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa. Requisiti fondamentali: essere residenti e non residenti nel territorio dello Stato, possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo e sostenere le spese nel 2020, a prescindere dalla tipologia di reddito percepito.
Tuttavia, essendo una detrazione dall’imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o imposta sostitutiva.
Per quali interventi?
La detrazione spetta, in particolare, per gli interventi:
- di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
- sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Tra le opere agevolabili rientrano, a titolo esemplificativo: il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche, anche in assenza dell’impianto di riscaldamento; il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi; i lavori riconducibili al decoro urbano, ossia quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
Di recente l’Agenzia delle Entrate, con le risposte all’ interpello n. 179 e n. 182 dell’11 giugno 2020, ha fornito importanti chiarimenti sulla detrazione delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. In particolare ha indicato l’ambito di applicazione oggettivo e ha chiarito i limiti di cumulabilità con le altre agevolazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e quelle di riqualificazione energetica.
Riguardo la cumulabilità del bonus facciate con altre agevolazioni fiscali, l’Agenzia ha precisato che c’è spazio per usufruire contemporaneamente del bonus e di altri benefici spettanti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, oltre che dell’ecobonus. A patto, però, che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti previsti in relazione a ciascuna detrazione. Quello che non si può fare è utilizzare la stessa spesa per chiedere agevolazioni fiscali diverse. In particolare, l’Agenzia ha chiarito che, il soggetto che restaura la facciata e realizza anche interventi di riqualificazione energetica dell’involucro degli stessi, può avvalersi di una sola delle relative agevolazioni.
Con la risposta all’interpello n. 182 l’Agenzia ha ribadito, invece, che la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Per i Comuni privi di strumenti urbanistici, l’assimilazione della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento alle predette zone A o B, deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Non può essere quindi predisposta da un professionista, ingegnere o architetto, ma soltanto dall’ente competente.
Cosa c’è da sapere
Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 34/2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”) del 19/05/2020 sono state introdotte nuove importanti detrazioni fiscali, un superbonus del 110% indirizzato al sostegno di alcuni interventi. In particolare quelli finalizzati al conseguimento di significativi miglioramenti dal punto di vista del rendimento energetico e della riduzione del rischio sismico degli edifici. Gli interventi principali su cui si applica il 110% sono i cappotti termici, i nuovi impianti di riscaldamento ad alta efficienza e il sismabonus, oltre agli interventi ad essi collegati: come l’installazione di un impianto fotovoltaico, delle colonnine di ricarica per gli autoveicoli ad energia elettrica, e altre opere di efficientamento eseguite con quelle principali. Tale provvedimento interessa le spese sostenute dall’1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Con il D.L. 34/2020 per gli tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compreso il bonus facciate, e di riqualificazione energetica, dal mese di luglio sarà possibile:
- cedere il credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- oppure ottenere lo sconto in fattura anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta.
Nonostante il Decreto Legge sia già in vigore, è necessario comunque attendere i decreti attuativi e un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
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