Il green pass e le nuove regole. Il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, ha firmato il decreto nella mattina di venerdì finalizzato a contrastare la diffusione dei contagi da Covid-19. Il contenuto del documento, in vigore dal prossimo 1° febbraio, regolamenta ingressi e restrizioni e fornisce indicazioni necessarie per chi dovrà recarsi presso uffici pubblici ed esercizi commerciali.
Le nuove regole per l’utilizzo del green pass
Quando è obbligatorio esibire la certificazione verde? Quali sono le categorie commerciali e/o di servizi che non richiedono l’obbligo del green pass? L’obbligo della certificazione verde base – ovvero il ‘lasciapassare’ che si ottiene anche con un tampone molecolare o antigenico – è prevista negli uffici pubblici, postali, presso le banche e in alcune categorie merceologiche. Anche quando ci si reca dal parrucchiere, dall’estetista, dal tatuatore è necessario esibire il green pass. Così come per entrare dal tabaccaio. Rientrano nell’elenco dei negozi che non impongono l’obbligatorietà della certificazione verde nove tipologie.
Le tipologie merceologiche che non richiedono green pass
Il decreto – firmato dal premier Draghi – mette al centro le esigenze e spiega, quindi, che non è richiesto il green pass nell’ambito di esigenze alimentari e di prima necessità, di esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici. Quindi, per le esigenze di sicurezza, è consentito – infatti – l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali. E ancora è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari per denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari.
L’elenco delle attività commerciali
- Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
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