Fino a quale età si possono dedurre le spese per i figli senza reddito o con reddito minimo occasionale insufficiente a vivere?
I figli (compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi o affidati) che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili, possono essere considerati fiscalmente a carico dei genitori. La Legge di Bilancio 2018, infatti, ha modificato l’articolo 12, comma 2, D.P.R. 917/1986 e ha previsto che a partire dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, il limite di reddito complessivo per poter essere considerati fiscalmente a carico è stato elevato da 2.840,51 euro a 4.000 euro.
Per i figli a carico spettano detrazioni dall’Irpef lorda, a prescindere dalla loro età e dalla circostanza che convivano o meno con i genitori (circolare 15/E del 16 marzo 2007, paragrafo 1.4.2).
Le detrazioni spettano indipendentemente dal fatto che il figlio sia dedito agli studi, a tirocinio gratuito oppure che effettui piccoli lavori occasionali. In quest’ultimo caso il reddito annuo percepito dal figlio dovrà essere inferiore al limite su indicato.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di genitori non legalmente ed effettivamente separati, la detrazione va ripartita per legge nella misura del 50% ciascuno. I genitori non possono quindi ripartire liberamente tra loro la detrazione per i figli a carico in base alla convenienza economica.
Questa regola generale può essere modificata solo nel caso in cui i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione (100%) al genitore che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato. La deroga alla regola generale che prevede la ripartizione del 50%, contenuta nell’articolo 12 del Tuir, è stata introdotta dal legislatore per evitare la perdita del beneficio fiscale nel caso di incapienza dell’Irpef di uno dei due genitori.
In riferimento alle spese sostenute, che danno diritto ad un beneficio fiscale in dichiarazione dei redditi, la detrazione e/o la deduzione spetta anche se le spese stesse sono state sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico, tra cui anche i figli. Si tratta, ad esempio, delle spese sanitarie, delle spese di istruzione, delle spese per contributi previdenziali e assistenziali.
Cosa c’è da sapere…
Riguardo agli oneri sostenuti per i familiari che risultano fiscalmente a carico (che sono riportati nell’apposito quadro “Familiari a carico” della dichiarazione anche con percentuale di detrazione pari a zero) è necessario ricordare che:
- se l’onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa (Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.4.6);
- se la spesa riguarda i figli, la detrazione spetta al genitore che l’ha sostenuta, a prescindere dalla circostanza che sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l’altro genitore di tale ultima detrazione. Se il documento di spesa è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese sono suddivise, in relazione al loro effettivo sostenimento, tra i genitori. Questi ultimi possono ripartire le spese in misura diversa dal 50% annotando sul documento comprovante la spesa stessa, la percentuale di ripartizione. Se, ad esempio, le spese sono state sostenute da uno solo dei genitori, quest’ultimo può calcolare la detrazione sull’intero importo, attestando tale circostanza sul documento comprovante la spesa. Se uno dei due genitori è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può portare sempre in detrazione l’intera spesa sostenuta.
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