Mia figlia, nata a marzo del 1995, ha lavorato con contratto di somministrazione per due mesi e precisamente a novembre e dicembre 2018. Percepisco detrazioni per figlio a carico essendo dipendente pubblico. Mia figlia ha percepito un reddito di circa 3.945,00 euro. La nuova legge di bilancio 2018 ha elevato il reddito per figli a carico, con età inferiore a 24 anni (mia figlia nel 2018 ne ha 24), a 4.000,00 euro. Mi chiedo cosa devo fare?
In linea generale ai sensi dell’articolo 12, comma 2 del Tuir, sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che possiedono un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
A partire dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, il limite di reddito complessivo per poter essere considerati fiscalmente a carico è elevato a 4mila euro (articolo 1, commi 252 e 253, legge 205/2017).
La Legge di Bilancio 2018 ha modificato, infatti, l’articolo 12, comma 2 del Tuir, stabilendo che, a partire dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, il limite di reddito complessivo per poter essere considerati fiscalmente a carico è elevato a 4mila euro.
Pertanto, venendo al suo quesito, con riferimento al periodo d’imposta 2018, il limite da considerare resto quello fissato a 2.840,51 euro per tutti i familiari. Se tale limite nel corso del 2018 è stato superato, presentando la dichiarazione dei redditi Modello 730/2019 (redditi 2018), si potrà restituire la detrazione di cui si è beneficiati in busta paga. Se per l’anno d’imposta 2018 sua figlia non è fiscalmente a carico, non potrà beneficiare neanche della detrazioni delle spese mediche per la stessa sostenute.
Con riferimento all’anno 2019, se sua figlia ha superato i ventiquattro anni d’età, oppure ha percepito redditi complessivi superiori ad euro 4.000, è opportuno che comunichi al suo datore di lavoro di non applicarle la detrazioni per figli a carico.
Cosa c’è da sapere…
La detrazione per figli a carico compete a ciascuno dei genitori nella misura del 50% e non può essere ripartita liberamente fra i due soggetti. È tuttavia previsto che, in caso di accordo, la detrazione possa essere attribuita, nella misura del 100%, al coniuge con il reddito più elevato. Qualora i genitori siano legalmente ed effettivamente separati o divorziati, la detrazione:
- in mancanza di accordo, spetta al genitore affidatario al 100%;
- nel caso di affidamento congiunto, la detrazione è ripartita in mancanza di accordo nella misura del 50% tra i genitori;
- tanto nel caso di affidamento esclusivo quanto nel caso di affidamento congiunto, in presenza di accordo, i genitori separati/divorziati potranno utilizzare le regole previste per i genitori coniugati;
- qualora il genitore affidatario (ovvero, nel caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari) non possa beneficiare parzialmente o integralmente della detrazione per “incapienza d’imposta”, la stessa è attribuita per intero all’altro genitore. In pratica, il genitore che risulta capiente può usufruire della detrazione al 100% sia nel caso in cui abbia un reddito complessivo più elevato, sia nel caso in cui il suddetto reddito sia minore rispetto a quello relativo al genitore che risulta incapiente.
Quest’ultima regola è stata prevista dal legislatore esclusivamente a favore dei genitori separati o divorziati, e non per i genitori regolarmente coniugati.
Qualora i genitori non siano coniugati, si applicano le regole previste per i genitori coniugati nel caso di affidamento congiunto dei figli, mentre si ricorre alle regole disposte per i genitori separati/divorziati in caso di affidamento esclusivo.
© Riproduzione riservata